Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9591 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 12/04/2021), n.9591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38675-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

NUOVA, 612, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA IANNUZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA IANNARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4120/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. G.A. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino l’atto di presa in carico di pagamento recante l’iscrizione a ruolo della somma di Euro 18.118,52, notificato in data 24/3/2016, scaturito dall’avviso di accertamento n. (OMISSIS), divenuto definitivo per mancata impugnazione, emesso nei confronti del contribuente, ai sensi del Tuirn. 917 del 1986, art. 47, per la partecipazione qualificata nella società La Marianna srl a ristretta base sociale.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto che il ricorso dalla società proposto contro l’avviso di accertamento (OMISSIS) era stato accolto in primo grado con sentenza della CTP nr. 531/2016 del 14/4/2016.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello rilevando che nelle more del giudizio la CTR aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento (OMISSIS) dal quale discendeva l’atto di presa in carico di pagamento recante l’iscrizione a ruolo oggetto del presente giudizio.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene in primo luogo che la CTR ha erroneamente fondato la propria decisione su una sentenza favorevole alla società ma non ancora passata in giudicato e che in ogni caso i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il ricorso originariamente proposto dal contribuente avverso l’atto di presa in carico in quanto il prodromico avviso di accertamento non era stato mai impugnato con conseguente definitività della pretesa fiscale.

2. Il motivo è fondato nei limiti appresso indicato.

2.1 E’ stato precisato in giurisprudenza che il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi. In altri termini, l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio. L’ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti (cfr. Cass. Sez. Un., 14815/2008, 17368/2009,4580/2018 e 32220/2019)

2.2 Orbene nella fattispecie in esame l’atto impugnato dal contribuente si riferisce ad una pretesa impositiva accertata nei confronti della società La Marianna srl ed imputata al socio al 30% G.A. in virtù della presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti conseguiti da una società di capitali a ristretta base partecipativa.

2.3 E’ pacifico che la società abbia impugnato l’avviso di accertamento notificatogli e che i giudizi di primo e secondo grado abbiano avuto esito vittorioso per la contribuente che ha ottenuto l’annullamento dell’atto impositivo; non vi è dubbio che l’eventuale giudicato favorevole alla società, relativo all’esclusione del maggior reddito contestato alla società, non può che comportare, di riflesso, il venir meno della legittimità dell’accertamento del reddito di distribuzione a carico del socio, che di quel giudicato intende avvalersi.

2.4 La causa relativa all’accertamento dei redditi non dichiarati della società viene, quindi, a trovarsi in rapporto di pregiudizialità ed antecedenza logico-giuridico con la cause relative all’accertamento di maggiori redditi da partecipazione del singoli soci o al recupero dell’omesso versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi derivanti al socio dalla distribuzione dei suddetti utili extracontabili” (cfr. Cass. n. 24572/2015 e 30964/2018).

2.5 L’assunto dell’Agenzia delle Entrate che fa leva sull’inammissibilità del ricorso avverso l’azionata pretesa fiscale per non avere il contribuente impugnato il prodromico avviso di accertamento in rettifica del reddito di distribuzione del socio TUIR ex art. 47, che è quindi divenuto definitivo è destituito di fondamento in quanto questa Corte ha affermato in materia di società di persone il principio estensibile anche alle società di capitali a ristretta base sociale allorquando viene contestato la distribuzione al socio del reddito non dichiarato, secondo il quale il fatto che non sia più possibile il ricorso autonomo, e tuttavia la parte possa essere chiamata in causa legittimamente, deve essere inteso nel senso che la sentenza favorevole al contribuente possa essere opposta all’Ufficio (nonostante la definitività dell’accertamento nei suoi confronti), ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi della riscossione, con il solo limite della irripetibilità di quanto già pagato (vedi: Cass. 19850/2005 10918/2019).

2.6 La CTR ha, tuttavia, errato nell’annullare l’atto impugnato in quanto è circostanza incontroversa che la sentenza della CTR che ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società non è passata in giudicato e pertanto i giudici di seconde cure avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della decisione definitiva della causa pregiudiziale.

2.7 Secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass. 16615/2015, 22673/2015, 6832/2019) in tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie, avente ad oggetto il provvedimento d’irrogazione di sanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie, consistente nell’annullamento dell’accertamento del maggior reddito derivante dalla indebita deduzione di costi e detrazione di Iva relativi ad emissione di fatture per operazioni inesistenti), dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive.

2.8 Il giudice deve infatti utilizzare l’istituto della sospensione necessaria, disciplinato dall’art. 295 c.p.c., per evitare il rischio del conflitto di giudicati; precisando, in particolare, va sospesa la causa accessoria quando, come nella specie, si discuta del rapporto tra illecito e sanzioni in cui la decisione della causa accessoria (sulla irrogazione della sanzione) dipende dall’esito della causa principale (sulla sussistenza del fatto illecito), dato che l’accertamento negativo della violazione esclude la possibilità di applicare la sanzione (mentre l’accertamento positivo non comporta automaticamente la legittimità della applicazione della sanzione, che può essere esclusa per carenza di imputabilità o di colpevolezza, ovvero per la presenza di cause di non punibilità (cfr. Cass. 2204/2019).

3. Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

– accoglie il motivo del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

 

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