Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9590 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 25/05/2020), n.9590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32842/2018 proposto da:

J.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Livio Neri del

Foro di Milano, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1619/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1619/2018 depositata il 29-03-2018 la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello proposto da D.A. alias J.A., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, ha ritenuto che fosse non più attuale e sussistente il pericolo di persecuzioni per motivi politici paventato dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per il timore di essere arrestato ed ucciso dai militari su ordine del Presidente Ja., dopo essere stato arrestato nel 2013, su ordine del Presidente, in quanto conoscente del capo villaggio. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e politica del Gambia, mutata dopo le elezioni presidenziali del dicembre 2016 e l’esilio del dittatore Ja..

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, comma 3, artt. 9 e 15”. Deduce che la Corte territoriale ha omesso di valutare se fosse stabile e sufficientemente significativa la mutata situazione del Paese di origine del ricorrente e se fosse giustificato il suo rifiuto di avvalersi nuovamente della protezione delle autorità del suo Paese. Ad avviso del ricorrente la rilevanza delle circostanze sopravvenute avrebbe dovuto valutarsi in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 9 e 15, in quanto, pur disciplinando dette ultime norme le ipotesi di cessazione di una misura di protezione già riconosciuta al richiedente, sussiste un’evidente analogia, dovendosi correlare l’esigenza di protezione con il mutamento delle circostanze di fatto, nonchè mancando una norma specifica che disciplini l’ipotesi in cui assumano rilevanza i fatti sopravvenuti.

2. Con il secondo motivo lamenta “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale non ha citato alcun documento o fonte di conoscenza sulla situazione generale del Gambia, ma si è limitata a richiamare la fonte indicata dal Tribunale, ossia il sito (OMISSIS), e un rapporto non reperibile con gli ordinari motori di ricerca. Denuncia la violazione del dovere di cooperazione ufficiosa, non potendo fondarsi la decisione di rigetto su scienza propria del Giudicante e su fonti diverse e meno autorevoli di quelle indicate nel D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 8, comma 3, ossia provenienti da Commissione Nazionale per il diritto di asilo, UNHCR, Easo e Ministero degli Affari Esteri.

3. Con il terzo motivo lamenta “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 10 Cost., comma 3, art. 8 CEDU, in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Si duole il ricorrente della mancata valutazione del livello di integrazione sociale e lavorativo raggiunto dallo stesso in Italia, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare la sentenza n. 4455/2018.

4. Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (da ultimo Cass. n. 363/2019), è fondato.

4.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (da ultimo Cass. n. 11312/2019). Inoltre il dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del Paese di origine del richiedente che incombe sulle autorità decidenti – ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis – è correttamente adempiuto acquisendo le necessarie informazioni anche dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, trattandosi di fonti qualificate equiparate a quelle di altri organismi riconosciuti di comprovata affidabilità e perchè provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale (Cass. n. 11103/2019).

4.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello, nel limitarsi a richiamare le fonti indicate dal Tribunale (sito internet (OMISSIS) del 30 gennaio 2017), definite recentissime nonostante fossero risalenti ad un anno prima della decisione impugnata, ha aggiunto che non erano intervenute modifiche della situazione politica del Paese di origine del ricorrente, senza, tuttavia, indicare le fonti di conoscenza aggiornate su cui ha fondato il convincimento espresso (pag. n. 3 della sentenza impugnata).

Sussiste, pertanto, la denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, restando assorbiti gli altri motivi.

5. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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