Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9590 del 22/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9590
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.B.V.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 145/28/07 del 15/10/07.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento per difetto di notifica dell’accertamento presupposto.
L’intimato non si è costituito.
Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
L’Agenzia, sotto il profilo della violazione dell’art. 139 c.p.c., censura la sentenza impugnata, che ha ritenuto irrituale la notifica effettuata a mani di un congiunto, poi risultato non convivente con il destinatario.
Il mezzo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha infatti affermato che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente l’ulteriore requisito della convivenza – non espressamente menzionato dall’art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario (Cass. 1550/07)”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010