Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9590 del 13/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 13/04/2017, (ud. 03/11/2016, dep.13/04/2017),  n. 9590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico Guido – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21546-2011 proposto da:

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO

V.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO

8, presso lo studio dell’avvocato ILARIA CICCOTTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO NICOLINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M., M.C., S.A., domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dagli Avvocati STEFANO CHIUSOLO, MARIO

ANTONIO FEZZI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 870/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/09/2010 R.G.N. 1866/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato CICCOTTI ILARIA per delega Avvocato NICOLINI

ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di MILANO con sentenza in data 14 luglio – 17 settembre 2010, decidendo sul gravarne interposto da G.M., S.A. e M.C. nei confronti della FONDAZIONE Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano ” V.G.”, avverso la pronuncia del g.d.l. della stessa sede, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la convenuta appellata FONDAZIONE ed i ricorrenti – appellanti, secondo le decorrenze e gli inquadramenti appositamente indicati. Dichiarava, inoltre, l’illegittimità del termine finale apposto ai relativi contratti, con la condanna della FONDAZIONE a ripristinare il rapporto di lavoro con gli attori, nonchè a corrispondere a questi ultimi il risarcimento del danno (patrimoniale), siccome ivi quantificato e liquidato, oltre accessori di legge. Condannava, infine, la Fondazione al rimborso delle spese di lite, per entrambi i gradì del giudizio, in favore dei ricorrenti appellanti.

Avverso detta sentenza la FONDAZIONE ha proposto ricorso per cassazione in data 5-7 settembre 2011, affidato a cinque motivi, cui hanno resistito gli intimati mediante controricorso, il tutto illustrato anche come da memorie ex art. 378 c.p.c. depositate da entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Fondazione ha censurato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’impugnata pronuncia, denunciando asserita falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., art. 2222 c.c., nonchè dell’art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza de qua aveva fondato la decisione, circa la ritenuta natura subordinata dei rapporti de quibus, soltanto sull’esame del contenuto di alcune pattuizioni, contenute nei singoli contratti individuali, a fronte delle spiegazioni fornite da parte convenuta, che non smentivano la natura autonoma dei rapporti e che non erano state mai contestate ex adverso. Inoltre, la Corte distrettuale aveva ignorato il fatto che i contratti di collaborazione per la stagione concertistica 2007/2008, stipulati come sempre in forma autonoma, erano stati questa volta negoziati con la CISL sulla scorta di un verbale di accordo in data sei settembre 2007.

Per contro, la gravata pronuncia aveva, implicitamente e arbitrariamente, ritenuto che la CISL si sarebbe prestata ad una mascheratura e a una simulazione. Inoltre, aveva ignorato il principio d’intangibilità delle pattuizioni concluse con l’assistenza delle organizzazioni sindacali, a tutela della libera formazione e dell’autenticità della volontà dei lavoratori, principio desumibile dagli artt. 39 Cost., art. 2113 c.c. e art. 411 c.p.c..

Con il secondo motivo la Fondazione ricorrente ha denunciato omessa valutazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Infatti, la sentenza impugnata, pur avendo considerato l’eccezione secondo cui la subordinazione andava accertata in concreto e non sulla base delle sole presunzioni, aveva però dato rilievo al fatto che all’udienza del 16 aprile 2009 in primo grado i procuratori delle parti avevano concordemente dichiarato ininfluente la prova testimoniale da entrambi richiesta, cosicchè il giudice aderendo a tale impostazione aveva immediatamente fissato l’udienza per la discussione, concludendo quindi che l’appellata Fondazione non aveva contestato che i fatti si fossero svolti secondo le previsioni contrattuali, di modo che la successiva contestazione appariva tardiva ed inammissibile. Per contro, la Fondazione Verdi aveva evidenziato apposite circostanze di fatto, però in contrasto con le previsioni dei singoli contratti (possibilità di suonare altrove, necessaria reperibilità degli orchestrali fuori organico, cioè non impegnati nell’esecuzione di un determinato concerto e nelle relative prove, ampie possibilità di fornire prestazioni professionali per altri soggetti, anche eludendo l’obbligo contrattuale di preavvertire la stessa Fondazione per evitare conflitti di interessi, proprietà dei singoli strumenti utilizzati da parte dei musicisti), circostanze però non smentite dagli attori G., S. e M., i quali neppure avevano contestato quanto dedotto in appello dalla Fondazione, circa il diverso orario di fatto osservato, rispetto a quello invece previsto. Parimenti, non era stata contestata la mera dipendenza artistico – musicale dal direttore di produzione e dai c.d. ispettori d’orchestra, per sole esigenze organizzative di coordinamento.

Invece, la Corte territoriale era incorsa in evidenti errori logici di motivazione e di diritto in ordine a talune circostanze di fatto quali rivelatrici del ritenuto carattere subordinato deí rapporti in questione.

Con il terzo motivo, inoltre, parte ricorrente si è doluta della omessa motivazione circa il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, laddove la sentenza de qua aveva ipotizzato che i rapporti in esame avverso natura autonoma, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, ma aveva escluso tale ipotesi perchè i relativi contratti non contenevano l’indicazione di un progetto, nei sensi richiesti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 62, però omettendo di considerare quanto ivi formalizzato, laddove tra l’altro le controparti non avevano contestato il fatto allegato, per cui gli attori risultavano incaricati di suonare nei concerti in programma per la stagione 2007/2008, più precisamente per il periodo primo settembre 2007/31 luglio 2008.

Ulteriore vizio di motivazione, omessa, insufficiente e contraddittoria, è stato dedotto con il quarto motivo circa la durata dei contratti in questione, laddove da un lato in applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, per asserito difetto di apposito progetto, era stato ritenuto di conseguenza il tempo indeterminato, mentre d’altro canto non si sarebbe poi potuto tornare a considerare l’inefficacia del termine, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 comma 2, essendo stati invece tali contratti stipulati a tempo determinato secondo la loro natura. Se i contratti in questione erano da considerarsi a termine ai sensi del D.Lgs. n. 276 cit., non aveva però senso considerarne l’inefficacia ex D.Lgs. n. 368.

Peraltro, tali contratti non erano cessati per raggiungimento del termine finale, ma per soppressione dei relativi posti di lavoro, donde pure la legittimità dei conseguenti ipotetici licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, però non nulli per difetto di forma scritta e per la mancata osservanza delle relative norme procedimentali. Infatti, la forma dei rapporti di lavoro in parola era stata adotta con avallo sindacale e con riferimento a rapporti di lavoro autonomo, di guisa che dovevano comunque prevalere considerazioni di sostanza, per cui doveva emergere la legittimità dei recessi.

L’impugnata sentenza, inoltre, aveva omesso di motivare con riferimento alle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo e di appello circa la dedotta invalidità del licenziamento o della disdetta, comunicati ex adverso, riguardo all’argomentazione secondo cui la causa petendi individuata nell’inefficacia del termine apposto esimeva dal considerare le difese di parte convenuta in tema di licenziamento per g.m.o. e d’inapplicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18.

Infine, con il quinto e ultimo motivo la Fondazione ha chiesto comunque, in via evidentemente gradata, la cassazione della gravata pronuncia in base allo jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

I primi quanto motivi vanno disattesi, mentre il quinto fondato, con conseguente parziale cassazione dell’impugnata pronuncia, in base alle seguenti considerazioni.

Quanto al primo, non si ravvisa alcuno specifico errore di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, tale da poter validamente inficiare la sentenza di appello, laddove i giudici merito, con esauriente motivazione, hanno incensurabilmente accertato e valutato atti e circostanze da cui poter desumere che in effetti il rapporto contrattuale intervenuto tra le parti, indipendentemente pure dal nomen juris adoperato, era connotato da elementi caratteristici della subordinazione di cui all’art. 2094 c.c., con conseguente soggezione alla relativa disciplina di legge, in buona parte inderogabile dall’autonomia privata (v. tra l’altro Cass. lav. n. 23638 del 22/11/2010, secondo cui, in tema di accertamento della eventuale sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sè carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi – come affermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 121 del 1993 – l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato Cfr. anche Cass. lav. n. 4533 del 10/04/2000: sia nell’ipotesi in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nel caso in cui l’espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, sia infine nell’ipotesi in cui, dopo aver voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l’esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve a tal fine attribuire valore prevalente – rispetto al “nomen iuris” adoperato in sede di conclusione del contratto – al comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto stesso.

In senso analogo, Cass. lav. n. 7885 del 22/08/1997, n. 5370 – 01/06/1998, n. 5370 del 01/06/1998, n. 6355 del 22/06/1999, n. 14743 del 30/12/1999, n. 4533 del 10/04/2000, n. 9617 del 21/07/2000, n. 12685 del 25/09/2000, n. 8407 del 20/06/2001, nonchè Sez. un. civ. n. 61 del 13/02/1999.

5. altresì Cass. lav. n. 10824 del 04/11/1997, secondo cui la considerazione da parte del giudice della qualificazione data dalle parti ad un rapporto giuridico non può comportare la mancata ottemperanza dello stesso al suo compito istituzionale di stabilire quale sia la sua corretta qualificazione giuridica sulla base della concretezza della relazione, quando l’attuazione dell’accordo dei soggetti interessati comporterebbe la violazione delle norme inderogabili poste a tutela del lavoratore subordinato.

Più recentemente, Cass. lav. n. 7024 – 08/04/2015 ha ritenuto ancora che la qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione coordinata e continuativa non assume rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali – quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonchè il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali – che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, anche se svolto per un arco temporale esiguo.

5. pure Cass. lav. n. 22289 del 21/10/2014, secondo cui ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l’effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al “nomen iuris” adottato dalle parti e ciò anche nel caso di contratto di lavoro a progetto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo, ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61. In senso conforme Cass. lav. n. 19568 del 2013).

In conformità agli anzidetti principi, quindi, sulla cui scorta anche l’asserito avallo sindacale evidentemente non assume comunque alcun rilievo giuridicamente rilevante, la Corte di merito ha qualificato i rapporti, di cui alla formale denominazione contratto di prestazione d’opera intellettuale, come in effetti di natura subordinata, osservando in primo luogo che la condotta processuale tenuta dalle parti induceva a ritenere pacifico il sostanziale rispetto delle clausole convenute, anche se la Fondazione aveva evidenziato discrasie tra quanto ivi stabilito e quanto invece di fatto verificatosi, discrasie però giudicate insignificanti.

In proposito la Corte di merito ha considerato altresì rilevante e decisivo il fatto che in primo grado all’udienza del 16 aprile 2009 le parti concordemente dichiararono ininfluente l’istruttoria testimoniale, richiesta dalle medesime peraltro in via subordinata, di guisa che era lecito supporre che i fatti si svolsero secondo le previsioni contrattuali, cosicchè le successive contestazioni risultavano tardive e quindi inammissibili.

Pertanto, accertato che i fatti si svolsero conformemente alle previsioni di cui ai menzionati singoli contratti individuali, occorreva stabilire se questi ultimi corrispondessero a rapporti di lavoro subordinato o autonomo, tenuto conto dei vincoli di orario, del giorno di riposo settimanale, della possibilità di imporre il recupero delle ore non lavorate, della possibilità di straordinari, delle sanzioni in caso di ritardo e di assenze, degli obblighi di precipitazione e di studio delle tecniche del proprio strumento, delle verifiche, delle sanzioni in caso di insubordinazione verso i superiori sotto il profilo artistico – organizzativo; pattuizioni tutte che denotavano una marcata eterodirezione della prestazione, con obbligo perciò non soltanto di fornire un risultato, ma di mettere anche a disposizione le proprie energie lavorative in un certo arco di tempo, nonchè la sottoposizione ad un potere disciplinare, ciò che in definitiva comportava la subordinazione.

L’unica clausola che rimandava all’autonomia era quella di cui all’art. 6, inerente alla possibilità di ulteriori prestazioni presso altri soggetti, ma le cui condizioni erano numerose e finivano così per confermarne l’eccezionalità rispetto alla regola dell’esclusività propria della subordinazione. Esclusa, poi, un’astratta incompatibilità tra l’attività artistica e la natura subordinata del rapporto di lavoro, pure con ampio richiamo di giurisprudenza sul punto, la Corte milanese ha ritenuto che i sopra evidenziati vincoli concretizzavano un rigido controllo del tempo, del luogo e delle modalità della prestazione, un intenso potere disciplinare e l’inserimento nell’organizzazione dell’ente, in senso contrario non risultando sufficiente la possibilità per l’orchestrale di eseguire prestazioni anche presso terzi, dati i limiti cui tale possibilità risultava contrattualmente subordinata, tanto più poi che entro analoghi limiti le prestazioni di lavoro professionale in favore di terzi risultavano consentite anche nei riguardi di coloro che erano formalmente risultanti alle dipendenze della Fondazione in base all’art. 7 del relativo accordo aziendale, sicchè tali ulteriori prestazioni presso terzi non potevano essere indicative dell’autonomia del rapporto.

Pertanto, secondo la Corte distrettuale, i rapporti de quibus, impropriamente denominati come di prestazioni d’opera intellettuale, erano in realtà di lavoro subordinato, donde la necessaria applicazione della relativa disciplina, ivi compresa quella di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, con conseguente inefficacia del termine finale apposto, ma senza la specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto. Ne derivavano la conversione dei contratti in questione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e gli obblighi di riammissione in servizio, nonchè di risarcimento dei danni in ragione delle retribuzioni perse dalla costituzione in mora, detratto l’aliunde perceptum. Di conseguenza, la Corte d’Appello riteneva assorbita pure ogni questione posta da parte dell’appellata Fondazione in tema di licenziamento, attesa la causa petendi individuata nell’inefficacia del termine apposto ai contratti a tempo determinato in parola.

Orbene, l’anzidetta ratio decidendi appare del tutto corretta in punto di diritto in base a quanto pure insindacabilmente accertato in fatto dai giudici di merito, di guisa che sono assolutamente infondati gli argomenti di cui al primo motivo di ricorso (peraltro conformante pure a quanto già opinato da questa Corte, che, in un caso analogo per molti versi alla fattispecie qui in esame, con sentenza n. 15807 in data sei giugno – dodici luglio 2006 rigettava altro ricorso della stessa Fondazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Milano, la quale, su impugnativa della parte rimasta soccombente in prime cure, in riforma della gravata pronuncia, aveva accertato che l’attrice ebbe a prestare attività subordinata per la convenuta quale professore di orchestra di 2 livello retributivo dell’area artistica del c.c.n.l. del personale degli enti autonomi lirici, condannando per l’effetto la Fondazione al pagamento delle relative differenze retributive. Infatti, il Giudice di appello, nell’accertare la natura subordinata del rapporto tra le parti, si era attenuto esattamente ai criteri – puntualmente indicati in motivazione – fissati dalla giurisprudenza per la determinazione della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro alla stregua dei parametri normativi desumibili dagli artt. 2094 e 2099 c.c., secondo cui gli elementi che differenziano il lavoro subordinato dal lavoro autonomo sono l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non era determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere una diversa effettiva volontà contrattuale).

Parimenti, vanno disattese la seconda, la terza e la quarta censura del ricorso, tutte attinenti a pretesi vizi di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove in effetti la Fondazione tende a rivedere quanto accertato e valutato diversamente dai competenti giudici di merito in occasione del giudizio di secondo grado, sulla scorta delle emergenze processuali, tra cui soprattutto, evidentemente, la presumibile e verosimile corrispondenza dell’esecuzione in fatto a quanto disciplinato sul punto dalle singole clausole contrattuali, per cui inoltre la Corte distrettuale, come si è visto, non ha ritenuto significative, nel suo prudente apprezzamento, talune marginali discrasie, tanto più poi che entrambe le parti avevano espressamente dichiarato la non indispensabilità dei mezzi di prova dalle stesse articolati e richiesti, peraltro, soltanto in via subordinata.

D’altro canto, il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 416 c.p.c., comma 2, riguarda solo i fatti c.d. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese (v. Cass. lav. n. 17966 del 13/09/2016. Cfr. altresì Cass. 3 civ. n. 12748 del 21/06/2016, secondo cui l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, nè la loro valenza probatoria, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice. In senso conforme v. anche Cass. n. 6606 del 2016).

Circa il terzo motivo, in particolare, lo stesso appare inammissibile siccome riferito ad una ulteriore argomentazione (quella inerente divieto di collaborazioni coordinate e continuative non riconducibili a specifici progetti D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 69, per cui in difetto i rapporti sono considerati di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro), che nel contesto dell’intera motivazione de qua risulta essere stata sviluppata soltanto per confermare, sotto altro profilo, la decisione di merito, la cui vera ratio decidendi in effetti è costituita dalla diversa qualificazione, ritenuta giuridicamente corretta, in termini di subordinazione, del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in base alla disciplina dettata dai contratti all’uopo stipulati, sebbene formalmente denominati di prestazione di opera intellettuale.

Invero, è inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” e, pertanto, non costituente una “ratio decidendi” della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 3 civ. n. 13068 del 05/06/2007, conformi id. n. 4053 del 19/02/2009, n. 8676 del 09/04/2009, nonchè in senso analogo Sez. lav. n. 22380 del 22/10/2014, n. 23635 del 22/11/2010 e Sez. 1^ civ. n. 24591 del 23/11/2005).

Similmente, quindi, deve ritenersi in relazione al quarto motivo, laddove di nuovo la Fondazione ricorrente ha censurato, invero poco chiaramente, l’impugnata pronuncia per asserita carente e contraddittoria motivazione, con riferimento pure all’art. 69 del succitato D.Lgs. n. 276, ex art. 69, trattandosi di argomento speso pure qui ad abundatiam, connesso evidentemente alla precedente terza censura, laddove occorre unicamente aver riguardo all’anzidetta diversa qualificazione giuridica del rapporto, però risultante a tempo determinato, con conseguente immediata soggezione pure alla pertinente regolamentazione di legge, ex D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 69, la cui operatività solo per altro verso ed in via sanzionatoria risulta possibile per effetto di quanto previsto sul punto dall’art. 69, D.Lgs. 276 cit..

Va, per contro, accolto il quinto motivo di ricorso, atteso che l’impugnata pronuncia, resa in data 14 luglio – 17 settembre 2010, non passata in giudicato a causa dell’intervenuta tempestiva e rituale impugnazione, resta soggetta comunque alle successive previsioni introdotte dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), alla stregua dei principi affermati di recente dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza n. 21691 in data 5 luglio – 27 ottobre 2016, che ha accolto il motivo di ricorso concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, cassando quindi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di merito per ogni conseguente statuizione (è stata, in particolare, ricordata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la novella di novembre 2010 vale anche per i giudizi di legittimità a causa della sua specifica formulazione, in quanto nel concetto di giudizi pendenti rientrano anche quelli in cui la pendenza deriva dalla proposizione o proponibilità del ricorso per cassazione – ex plurimis, Cass., 31 gennaio 2012, n. 1409- e persino quelli in cui la Cassazione si è pronunciata con rinvio al giudice di merito – Cass., 2 marzo 2012, n. 3305 e 4 febbraio 2015, n. 1995-. L’interpretazione è stata pienamente condivisa dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 303 del 2011, emessa a seguito di una ordinanza di rimessione della Corte di cassazione basata sul presupposto dell’applicabilità della norma sopravvenuta al giudizio di legittimità. Al contrario, la retroattività era stata esclusa con riferimento alle successive modifiche dell’art. 32 introdotte dal D.Lgs. n. 81 del 2015, che, in mancanza di un’analoga espressa deroga al principio generale, si applicano solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del provvedimento legislativo – Cass., 19 ottobre 2015, n. 21069.

L’affermazione dell’applicabilità della normativa dettata dalla L. 183 del 2010, art. 32, anche ai giudizi pendenti in cassazione non risolveva però tutti i problemi, tant’è che sul tema si era determinato un duplice contrasto di orientamenti: con riferimento alla possibilità, o meno, di richiedere direttamente, con uno specifico motivo di ricorso, l’applicazione della nuova disciplina retroattiva. In realtà, la questione ineriva al concetto di violazione di norme di diritto, per cui occorreva stabilire se tale violazione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, concerna solo quelle vigenti al momento della decisione impugnata o invece anche norme emanate in seguito, ma dotate dal legislatore di efficacia retroattiva. In proposito, tuttavia, la Corte di Cassazione nello svolgere il controllo di competenza non poteva non tener conto di sviluppi normativi con efficacia retroattiva, che pongano la gravata pronuncia in contrasto con la volontà espressa dal Legislatore, così come non può non tener conto delle conseguenze di interventi della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’Unione europea. Più complessa risultava la soluzione del secondo punto di contrasto, attinente al rapporto tra legge retroattiva e giudicato: i limiti che la legge retroattiva sopravvenuta incontra a causa del giudicato).

Orbene le Sezioni civili, con ampia ed articolata motivazione hanno definito le menzionate questioni affermando i seguenti principi di diritto:

1) L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva. In tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta;

2) il ricorso per violazione di legge sopravvenuta incontra il limite del giudicato. Se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima.

Pertanto, l’applicazione dei succitati principi, segnatamente del primo, anche al caso qui in esame comporta l’accoglimento della doglianza riguardante la violazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 – 7, (comma quinto peraltro oggetto d’interpretazione autentica dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, con l’art. 1, comma 13, nel senso che la disposizione di cui al comma 5 va intesa nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro), e quindi la cassazione della sentenza de qua (pronunciata in data 14 luglio – 17 settembre, perciò allorquando non risultava neanche promulgata la L. n. 183) sul punto con rinvio al giudice di merito.

PQM

La Corte RIGETTA i primi quattro motivi di ricorso ed in accoglimento del quinto CASSA la sentenza impugnata; rinvia, quindi, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA