Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 959 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 20/01/2021), n.959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13304-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2019 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata

il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il tribunale di Sulmona, con sentenza n. 37/2019 resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per quel che in questa sede rileva, aveva accertato che C.V. e per lui l’erede C.L., era stato nelle condizioni sanitarie utili alla all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2017 e sino al decesso.

Il tribunale aveva riconosciuto, sulla base della relazione peritale, la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all’indennità di accompagnamento.

Avverso detta decisione l’Inps aveva proposto ricorso affidato a due motivi.

Il C. era rimasto intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la omessa pronuncia del tribunale sulla eccezione di carenza della domanda amministrativa.

2) Con secondo motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 2697 c.c., del D.M. 19 novembre 1990, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 18 del 1980, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

L’Istituto rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa..

Deve premettersi che a fronte della domanda di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., proposta da C.L. e diretta ad accertare le condizioni sanitarie del de cuius C.V., ed in particolare la sussistenza del requisito sanitario utile alla indennità di accompagnamento, l’Inps eccepiva, costituendosi in quella sede, la carenza della domanda amministrativa relativa a quella prestazione. Il tribunale disponeva l’accertamento peritale rispetto al quale l’Inps proponeva contestazione. In sede di giudizio ordinario proposto ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, l’Istituto nuovamente formulava eccezione di carenza di domanda amministrativa rispetto alla prestazione; il Tribunale di Sulmona confermava il precedente accertamento peritale e dichiarava il diritto di C.V. alla indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Con la prima censura l’Istituto si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè il tribunale, pur a fronte di specifica eccezione, non ha risposto alla stessa così omettendo di rilevare la assenza della domanda amministrativa.

Il motivo risulta fondato. Parte ricorrente ha allegato nella censura proposta la circostanza che la domanda amministrativa in origine presentata (n. (OMISSIS)) fosse diretta all’accertamento delle condizioni utili al riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della L. n. 104 del 1992, e che, pertanto, nessuna domanda amministrativa fosse stata proposta per l’indennità di accompagnamento. Tale eccezione, contenuta sia nella memoria dell’Inps depositata nella fase dell’accertamento tecnico che nella successiva fase di merito, come allegato, non è stata oggetto di statuizione da parte del tribunale. Con riguardo alla omessa pronuncia questa Corte ha chiarito che “il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell'”error in procedendo”; in tale ipotesi, ove si assuma che l’interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l’appello della controparte, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti” (Cass.n. 25259/2017).

Nel caso in esame, non essendo necessari ulteriori atti istruttori e quindi decidendo nel merito, attesa la carenza della domanda amministrativa relativa alla indennità di accompagnamento, completamente differente da quella in origine proposta ed allegata dalla parte assistita a sostegno della originaria pretesa, deve quindi accogliersi il motivo di censura e rigettarsi la domanda in origine proposta. L’ulteriore motivo di ricorso risulta assorbito.

Le spese processuali, sia per il giudizio di merito che per quello di legittimità, seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda proposta da C.L.; condanna la parte controricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate, con riguardo al giudizio di merito in complessivi Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese; per il giudizio di legittimità in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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