Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9589 del 19/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9589 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. proposto da:
Branchi Maria Luisa Giovanna, in proprio e quale unica
erede di Bettini Anna Maria, elettivamente domiciliata
a Roma, Via Germanico n. 146, presso lo Studio
dell’Avv. Ernesto Mocci, che la rappresenta e difende
unitamente agli Avv.ti Maurizio Scala e Filippo Blasio,
giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

Data pubblicazione: 19/04/2013

legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 8835/8/07 della Commissione
Tributaria Centrale, depositata il 7 novembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Ernesto Mocci, per la ricorrente;
udito l’Avv. dello Stato Giovanni Palatiello, per la
controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 8835/08/07, depositata il 7
novembre 2007, la Commissione Tributaria Centrale
accoglieva il gravame proposto dall’Ufficio contro la
decisione n. 295/03/89 della Commissione Tributaria di
Il ° grado di Sondrio, decisione, quest’ultima, che
aveva confermato quella della Commissione Tributaria di
I ° grado, la quale, a sua volta, aveva accolto il
ricorso di Branchi Maria Luisa Giovanna e Bettini Anna
Maria, eredi di Branchi Martino, avverso l’avviso di
liquidazione col quale veniva recuperata all’imposta di
successione la maggior somma di £ 15.560.000.
La CTC, in sintesi,

sulla preliminare doglianza

dell’Ufficio, statuiva che la CT di II ° grado aveva

2

udienza del 21 marzo 2013, dal Consigliere Dott.

erroneamente dichiarato la nullità dell’avviso di
liquidazione sub iudice,

avendo pronunciato ex officio,

cioè in assenza di domanda; questo perché, sempre a
giudizio della CTC, le contribuenti non si erano
costituite in appello, con la conseguenza che “la
commissione di secondo grado non poteva più delibare la

liquidazione”, atteso che, sulla detta questione, la CT
di I ° grado “non aveva delibato”, venendosi a
determinare, perciò, sulla ridetta questione, così
concludeva la CTC, “il cosiddetto giudicato interno”.
La CTC, inoltre, nel merito, riteneva fondata la
censura dell’Ufficio per cui “gli assegni e i titoli in
genere di data anteriore all’anno precedente il decesso
di Martino Branchi non potevano essere considerati
sufficienti per giustificare la detrazione invocata,
atteso che non erano stati provati i rapporti
sottostanti di data certa, o scaturenti da decisioni di
carattere giurisdizionale”. Secondo la CTC, difatti, in
relazione alla “deducibilità dei debiti sorti in data
anteriore all’ultimo anno precedente l’apertura della
successione, e derivanti da scoperto di conto corrente
bancario, non poteva trovare applicazione il regime
agevolato previsto per la deducibilità dei debiti
bancari dal terzo e dal quarto comma dell’art. 13 del
d.p.r. n. 637 del 1972”, con la conseguenza che non
poteva considerarsi prova sufficiente “la produzione di
documentazione bancaria (costituita, nella specie, dà
estratti conto autenticati e da estratti notarili della

3

questione relativa alla pretesa nullità dell’avviso di

contabilità della banca), ma era necessaria la prova,
risultante da scrittura con data certa, del rapporto di
apertura di credito regolata in conto corrente (ad
esempio: la registrazione del contratto di apertura di
credito nei libri obbligatori della banca in data
anteriore alla morte del cliente) ovvero, in mancanza

accertato il rapporto stesso nelle sue componenti
oggettive e temporali, secondo quanto richiesto dal
primo comma dell’art. 13 summenzionato”.
Contro la sentenza della CTC, la contribuente Branchi
Maria Luisa Giovanna, “sia in proprio che quale unica
erede della defunta madre Bettini Anna Maria”,
proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto
1.

Col primo motivo di ricorso, la contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 5, c.p.c., deducendo “Omessa, insufficiente, erronea
e contraddittoria motivazione di un punto decisivo
della controversia, esponendo, a riguardo, dapprima,
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTC, la CT
di I ° grado, come la medesima aveva in effetti
evidenziato, laddove, p.es., ma non solo, aveva
osservato che “non era stato possibile ricostruire
l’Iter logico di cui si è avvalso l’Ufficio”, aveva
annullato l’avviso di liquidazione “per mancanza
assoluta di sua motivazione”; cosicché, continuava la

4

di tale scrittura, una pronuncia giudiziale che avesse

contribuente, non c’era

riproporre,

davanti alla CT di II ° grado la medesima eccezione di
nullità dell’avviso per difetto di motivazione;
pertanto, sulla eccezione di nullità dell’avviso di
liquidazione per difetto di motivazione, contrariamente
a quanto invece statuito dalla CTC, non si era formato

Il motivo è inammissibile, giacché, sotto il profilo
del vizio motivazionale, si è in realtà censurato un
error in procedendo,

questo costituito dal rilievo,

fatto da parte della CTC, di un preclusivo giudicato
interno, che,

in thesi

della contribuente, non si

sarebbe, invece, formato; violazione di legge che,
semmai, andava censurata a’ sensi dell’art. 360, comma
1, n. 4, c.p.c.; con la conseguenza che, non solo
questa Corte non può accertare il fatto processuale,
questo consistente nella circostanza se il primo
giudice avesse o no statuito sul difetto di motivazione
dell’avviso; ma, altresì, che è stato violato l’art.
366 bis c.p.c., che, per il caso di errore processuale,
prescrive, sempre e comunque, il quesito di diritto
(Cass. sez. III n. 1310 del 2010; Cass. sez. III n.
4329 del 2009).
2. Col secondo motivo di ricorso, la contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli
artt. 23, 54 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
oltreché degli artt. 343 e 346 del c.p.c. e dell’art.
42 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, deducendo, a

5

“nessun giudicato interno” negativo.

riguardo, pur non essendosi costituita, di “aver
partecipato alla udienza di discussione del secondo
grado ed ivi svolto le proprie difese”; e, altresì, di
esser stata completamente vittoriosa in primo grado,
cosicché non aveva l’onere di riproporre, mediante
appello incidentale, l’eccezione di nullità dell’avviso

quesito era: “se sia conforme a diritto che nel
processo tributario l’appellato totalmente vittorioso
in primo grado non è tenuto a proporre appello
incidentale per dolersi del mancato accoglimento delle
eccezioni di rito e di merito o di ragioni della
domanda, essendo a tal fine sufficiente una specifica
riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.,
richiamate dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/92, anche
sotto il profilo della presentazione della parte in
udienza di discussione in secondo grado e della
verbalizzazione della richiesta di repulsione
dell’appello”.
Il motivo, col quale, più precisamente, vien denunciato
un error in procedendo, è infondato.
Va rammentato che al tempo della pronuncia della CT di
II ° grado, anno 1989, la legge processuale applicabile
era quella di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, la
quale legge processuale non prevedeva la fattispecie;
sennonché, era comunque pacifico il ricorso analogico
all’art. 346 c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 5554 del 2000;
Cass. sez. trib. n. 7914 del 2000). E, in proposito,
deve esser ricordato che l’art. 346 c.p.c. è stato

6

di liquidazione per difetto assoluto di motivazione; il

costantemente interpretato nel senso che la parte
vittoriosa in prime cure, per far valere l’eccezione,
non è onerata dell’appello incidentale, bastandone la
semplice riproposizione, purché in modo chiaro e
preciso (Cass. sez. I n. 6044 del 1998; Cass. sez. I n.
5844 del 1997). Tuttavia, nel caso concreto all’esame,

secondo giudice, con la derivata decadenza dalle
eccezioni, così come, in effetti, più tardi chiarito
dalla successiva giurisprudenza formatasi

sub art. 56

d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. sez. trib. n. 9217 del
2007; Cass. sez. trib. n. 238 del 2009).
3.

Col terzo motivo di ricorso, la contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione
dell’art. 42 d.p.r. n. 600 del 1973 e dell’art. 3 1. 7
agosto 1990, n. 241, per aver la CTC sostituito
l’Ufficio, nel dar la motivazione, che mancava,
all’impugnato avviso; il quesito era: “se sia conforme
a diritto che il giudice non possa sostituirsi
all’Amministrazione fornendo la motivazione dell’atto
amministrativo che all’origine ne sia privo”.
Il motivo è inammissibile perché non identifica, nel
modo più assoluto, la regola interpretativa che la
Corte dovrebbe essere chiamata a dare (Cass. sez. 11 n.
1063 del 2005; Cass. sez. Il n. 1317 del 2004).
4.

Col quarto motivo di ricorso, la contribuente

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione

7

la contribuente non si era costituita davanti al

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P. ti. 2′ 9’46
N. 131 TAB.

dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nel

– N. 5

IVIATE11A TRIBUTAXIA

testo emendato da Corte cost. n. 111 del 2008, questo
perché non le sarebbe stato dato avviso dell’onere,
onere previsto sotto sanzione di estinzione del
giudizio, di presentare alla CTC istanza di trattazione
della causa.

mai potevasi dichiarare estinto il giudizio, per
mancanza di tempestiva istanza di trattazione;
peraltro, sarebbe stata, in ipotesi, soltanto l’Agenzia
delle Entrate, soccombente davanti alla CT di II °
grado, ad aver eventuale interesse processuale a
dolersi della mancata comunicazione, ma ovviamente
soltanto in caso vi fosse stata pronuncia di estinzione
del giudizio per mancanza di tempestiva istanza di
trattazione; nessuna lesione del diritto difensivo
della contribuente, si è quindi verificata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso, condanna la contribuente
Branchi Maria Luisa Giovanna a rimborsare all’Agenzia
delle Entrate le spese processuali, queste liquidate in
C 2.000,00, oltre a spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Il motivo è infondato, giacché in assenza dell’avviso,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA