Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9588 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/04/2011), n.9588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9 C/O STUDIO TRIFIRO’ E PARTNERS, presso lo studio dell’avvocato

TRIFIRO’ SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

N.A., R.A., A.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 318/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/04/2006 r.g.n. 1214/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’ SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per: inammisssibilita’ (cessata materia

del contendere).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16.2/28.4.2006 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto stipulato fra le Poste Italiane ed N.A. con riferimento al periodo 10 luglio 2003/30 settembre 2003 (ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito presso la Regione Lombardia assente con diritto alla conservazione del posto”), nonche’ a quello stipulato con A.C. dall’1 luglio 2002 al 30 settembre 2002 (“ai sensi della vigente disciplina legale per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonche’ all’attuazione degli accordi 2001 2002 congiuntamente alla necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”).

Osservava in sintesi la corte territoriale che la societa’ ricorrente, a fronte delle puntuali allegazioni svolte dai lavoratori circa la loro assegnazione a posti vacanti di titolare, il continuo avvicendarsi su tali posti di lavoratori a termine, le croniche carenze di organico nelle areole, nulla aveva dimostrato circa il numero di posizioni vacanti di titolare nelle areole ove erano stati destinati i lavoratori a termine, le quali, per come era emerso dall’istruttoria, risultavano prive dell’unita’ di scorta, prevista per la pronta sostituzione dei lavoratori assenti.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste italiane con sei motivi. Non si sono costituiti gli intimati.

Sono stati depositati verbali di conciliazione sindacale in data 22.9.2008 ( A.C.) e 10.10.2008 ( N.A.).

Va, altresi’, dato atto che il ricorso, sebbene intestato anche nei confronti di R.A., non contiene, in realta’, nei confronti dello stesso alcuna domanda, in quanto la controversia e’ stata pure per tal parte conciliata, secondo come la societa’ ricorrente ha espressamente dichiarato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso.

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformita’ alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del giudice del lavoro, in esito ai quali gli intimati sono stati assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonche’ ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la societa’ seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di’ legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341). Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA