Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9588 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 25/05/2020), n.9588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33454/2018 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini n.

27, presso lo studio dell’avvocato Di Gioia Giovan Candido, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vitale Sossio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3080/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2019 da Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 9/11/2018, ha rigettato l’appello avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia di conferma del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona in ordine alle istanze avanzate da H.M. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perchè temeva di essere perseguitato in quanto aveva eseguito alcuni lavori edilizi nella villa del Presidente del suo paese e poichè costui non era soddisfatto del risultato, temeva per la propria incolumità.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il tribunale ritenuto che il ricorrente non avesse impugnato la valutazione di non credibilità e dichiarato quindi insussistenti i presupposti per concedere la protezione dello status di rifugiato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver ritenuto non credibile il ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto non risulta depositato agli atti l’avviso di ricevimento dell’avvenuta notifica del ricorso.

Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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