Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9588 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Saperenza s.a.s. di Guerrini Paolo & C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 92/16/06 del 9/10/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di rettifica IVA. L’intimata non si è costituita.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Sotto il profilo della violazione di legge, l’Agenzia delle Entrate si duole del fatto che il giudice tributario, nel ritenere dovuta l’imposta recata da fattura nella quale i corrispettivi sono indicati in misura superiore a quella reale, ne abbia tuttavia ridotto l’ammontare per avere l’emittente erroneamente indicato l’aliquota del 19% invece di quella, effettivamente applicabile, del 9%.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 – norma di natura non sanzionatoria ma avente lo scopo di ricondurre a coerenza il sistema dell’IVA (Cass. 309/06) – nel caso in cui nella fattura i corrispettivi sono indicati in misura superiore a quella reale, l’imposta è: dovuta per l’intero ammontare indicato, e l’eventuale errore commesso nella indicazione o nel calcolo della aliquota di imposta può essere corretta solo mediante il ricorso alla procedura di cui all’art. 26 dello stesso D.P.R.”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA