Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9588 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 12/04/2021), n.9588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32431-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1170/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.V. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara l’intimazione di pagamento afferente a quindici sottese cartelle di pagamento deducendo, tra l’altro, la mancata prova della notifica degli atti esattivi e la prescrizione delle pretese creditorie iscritte a ruolo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agente di Riscossione e la Commissione Tributaria della Toscana rigettava l’appello osservando: a) che non vi era prova della notifica delle cartelle esattoriali in quanto la documentazione prodotta dall’Agente di Riscossione in copia era stata contestata dal contribuente; b) che le notifiche effettuate con il servizio postale privato erano inesistenti.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Il contribuente non si è costituito.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma e art. 5, come modificato dall’art. 58 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nell’escludere la possibilità che l’avviso di accertamento, atto amministrativo, potesse essere notificato anche attraverso il servizio privato in quanto, alla luce della normativa che ha liberalizzato il servizio, solo le notifiche degli atti giudiziari e quelli delle violazioni al C.d.S. dovevano essere effettuate con il servizio universale Poste Italiane.

1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2719 c.c. e del D.P.R., art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici di seconde cure disconosciuto il valore probatorio della documentazione relativa alle notifiche delle cartelle prodotta in giudizio in copia in assenza di una specifica contestazione.

2. Il primo motivo è fondato

2.1 Il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare “regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”.

2.2 Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, stabilendo che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201”.

2.3 L’evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al C.d.S. ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

2.4 La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017.

2.5 Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al C.d.S. questa Corte con la sentenza n. 8416/2019, resa a Sezioni Unite, ha affermato in motivazione che “A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al C.d.S. per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi” In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al C.d.S. effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011.

2.6 La CTR, quindi, nel dichiarare la notifica delle cartelle effettuata a mezzo di operatore privato per ciò solo inesistente non si è attenuta al principio sopra indicato.

3. Il secondo motivo è parimenti fondato.

3.1 L’ulteriore ratio decidendi dell’impugnata sentenza fa leva sulla mancata dimostrazione dell’intervenuta notifica delle cartelle a fronte del disconoscimento operato dal contribuente della conformità all’originale delle copie degli avvisi di ritorno e non avendo l’Agente di riscossione provveduto a depositare gli originali.

3.2 L’art. 2719 c.c. prevede che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

3.3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “l’art. 2719 c.c., esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde” (Cass. n. 5077/2017 13425 /2014, n. 19680/2008, n. 1525 / 2004).

3.4 Si afferma dunque il principio che la contestazione non può mai essere generica ed anche in presenza di uno specifico rilievo resta sempre salva la possibilità del giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzione

3.5 Nel caso di specie l’impugnata sentenza non indicando gli specifici elementi e/o anomalie che potessero far dubitare della corrispondenza della documentazione prodotta in copia all’originale ha fatto malgoverno dei principi suesposti.

4. Il ricorso va accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla CTR in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Toscana in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

 

 

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