Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9587 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 13/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25617-2013 proposto da:

O.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMILIO FAA’ DI BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

SCICCHITANO che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE GENOVA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 758/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott.

PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato TALOTTA Maria Raffaella, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato SCICCHITANO Sergio, difensore del ricorrente

che si riporta agli atti e chiede accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato SCINO Antonio difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Genova, con ordinanza-ingiunzione del 19 luglio 2007, notificata l’8 agosto 2008, ingiungeva all’on. L.O. il pagamento della somma di 25.822,84 Euro, a titolo di sanzione L. n. 515 del 1993, ex art. 15, comma 5, per aver omesso di depositare, nonostante la diffida, la documentazione L. n. 515 del 1993, ex art. 7, comma 6, costituita dal rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute, con relativo estratto del conto corrente.

L.O. si opponeva all’ordinanza deducendo la tardività della diffida, per non essergli stata notificata nel termine di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 14, commi 3 e 4 e, nel merito, l’imputabilità alla banca ove era acceso il conto corrente del ritardo nella trasmissione della documentazione contabile.

Il Tribunale di Genova respingeva l’opposizione e la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 758/2013 depositata il 10.6.2013, respingeva l’impugnazione proposta dall’on. O..

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha affermato che il termine di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 14 commi 3 e 4, invocato dall’opponente, si riferisce all’ipotesi in cui il Collegio elettorale abbia ricevuto la dichiarazione ed il rendiconto di cui all’art. 7 e ne contesti la regolarità, e non anche alla diversa fattispecie, corrispondente al caso in esame, in cui il Collegio non abbia ricevuto la documentazione. Rilevava ancora la Corte che nel caso di mancata ricezione della documentazione neppure si potrebbe determinare il dies a quo da cui far decorrere il termine di 180 gg. per la contestazione, ancorato dalla norma al momento della su menzionata ricezione.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso con un unico motivo l’on. O..

Il Collegio Regionale di Garanzia elettorale di Genova resiste con controricorso.

Il ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso l’on. O. denunzia violazione e falsa applicazione di norme di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che non era applicabile al caso di specie la disposizione prevista dalla L. n. 515 del 1993, art. 14, commi 3 e 4, ritenendo al contrario applicabile la norma dettata dall’art. 15, commi 5 e 8 della medesima legge.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha infatti affermato l’applicabilità al caso di specie del disposto di cui all’art. 15 commi 5 e 8 sul rilievo, che costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che non è stato in ogni caso specificamente contestato, che l’odierno ricorrente aveva omesso di depositare il rendiconto previsto dalla L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 6, con la relativa documentazione giustificativa.

Da qui la conseguenza che non è applicabile al caso di specie la normativa invocata dall’odierno ricorrente (art. 14, commi 3 e 4), che presuppone la trasmissione al Collegio elettorale della dichiarazione e dei rendiconti da parte dell’interessato.

L’art. 14 comma 3, infatti, stabilisce che la dichiarazione ed i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità entro 180 gg. dalla ricezione, evento che integra il dies a quo da cui decorre il su menzionato termine di 180 gg..

Nel caso, dunque, in cui, come nella fattispecie in esame, il rendiconto, l’indicazione dei contributi ricevuti e gli estratti dei conti correnti utilizzati non vengano trasmessi, non si configura la fattispecie di cui all’art. 14 ma quella, diversa, correttamente ritenuta applicabile dalla Corte, di cui all’art. 15, commi 5 e 8.

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna L.O. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di Genova, che liquida in 2.900,00 Euro per compensi, oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Cosi deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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