Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9586 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BIANCHI MARIA ROSARIA E C. s.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 376/39/07, depositata il 25 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 376/39/07, depositata il 25 giugno 2007, con la quale è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di rettifica dell’IVA relativa al 1997 notificato alla s.n.c. Bianchi Maria Rosario & C..

La contribuente non si è costituita.

2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, per carenza assoluta di motivazione, appare manifestamente fondato, in quanto la “motivazione” della sentenza si risolve nella mera adesione acritica alla sentenza di primo grado, oltre che in generiche affermazioni di illegittimità della pretesa tributaria, le quali non consentono di ritenere che a tali conclusioni il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti i restanti”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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