Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9586 del 13/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 13/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4153-2013 proposto da:

V.V.O. (OMISSIS), P.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI CORRIDORI 48, presso lo

studio dell’avvocato ISIDORO TOSCANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROBERTO MOSCHETTI;

– ricorrenti –

contro

R.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARO

25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA NAPPI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2012 del TRIBUNALE di BARI – SEDE

DISTACCATA di RUTIGLIANO, depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott ORICCHIO. ANTONIO;

udito l’Avvocato ANSELMO CARLEVARO, con delega dell’Avvocato

FRANCESCA NAPPI difensore della ricorrente, che si è riportato agli

atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del primo e del

quarto motivo, per l’assorbimento del secondo e del terzo motivo,

per il rigetto dei restanti motivi del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 312/2012, resa con motivazione ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 comma 17, il G.O.T. del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Rutigliano, in funzione di Giudice di Appello, dichiarava nulla ed inefficace la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Casamassima in data 23/26 settembre 2011.

Con tale decisione il Giudice di prime cure accoglieva la domanda (rectius l’opposizione) proposta da R.E. e dichiarava nullo il D.I. n. 24 del 2011, col quale era stato ingiunto – a seguito di ricorso proposto anche nei confronti di tal C.- alla sola opponente R. il pagamento della somma di Euro 486,79 in favore dei coniugi opposti O.V. e P.F..

Quest’ultimi venivano condannati, con la sentenza di appello, alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio assommanti (come rilevato in questa sede) alla complessiva somma di circa Euro 2.300,00 oltre spese ed accessori.

Il V. e la P. ricorrono per la cassazione della sentenza del Tribunale con atto fondato su cinque ordini di motivi e resistito dall’intimata R. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, – 81 e 643 c.p.c..

Si lamenta, da parte dei ricorrenti, l’errore commesso dalla gravata decisione nel ritenere la nullità della sentenza di primo grado e del D.I. sul presupposto (sbagliato) che il C. era parte del giudizio.

Il motivo è fondato.

La circostanza che il giudizio di opposizione si era svolto nei soli confronti della ingiunta R. e non anche del suddetto C. non poteva comportare la nullità, ritenuta con l’impugnata sentenza.

Infatti il C. (con la R.) era uno dei due soggetti nei cui confronti veniva, in origine, richiesta l’emissione del D.I., poi concesso solo con l’ingiunzione nei riguardo della R..

Tale limitazione sotto il profilo soggettivo dell’ingiunzione era, peraltro, più che corretta, anche alla stregua di quanto si dirà più diffusamente in seguito, tenuto conto del fatto che la pretesa monitoria non poteva che essere indirizzata proprio nei confronti della R..

In ogni caso va ribadito il principio che – una volta emesso un D.I. nei confronti di una sola delle più parti in origine indicate col ricorso volto ad ottenere il provvedimento monitorio – il susseguente giudizio di opposizione instaurato dalla parte ingiunta non è nullo per il solo fatto che non prenda parte allo stesso il soggetto indicato nel ricorso, ma mai intimato col concesso D.I..

Ingiunzione solo nei confronti di R. (in emissione D.I. richiesto per R. e C.)

Il motivo va, quindi, accolto.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di omesso rilievo del giudicato interno costituito dalla acquiescenza alla condanna monitoria nei soli confronti della R. (conclusioni comparsa conferma D.I. solo per R.).

Parti ricorrenti deducono, che il Giudice di appello non poteva, comunque, ritenere la nullità della prima decisione per mancata evocazione in giudizio del C., atteso che – nel giudizio di secondo grado e giuste le conclusioni ivi formulate – le stesse parti avevano chiesto la conferma del D.I. per come opposto e, quindi, la condanna della sola R..

Il motivo, in considerazione di quanto innanzi già detto sub 1., deve ritenersi assorbito.

3. – Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano l’omessa e carente motivazione in ordine alla individuazione del “punto decisivo della controversia” ovvero del fatto costitutivo dell’obbligazione, assunta direttamente dalla R. con l’atto notarile (art. 3 rogito Cioffi del 2008) e consistente nel voler ripondere in via esclusiva del dovuto per le spese condominiali di cui si controverte.

Il motivo è fondato e va accolto.

4. – Con il quarto motivo del ricorso si prospettano i vizi di carenza motivazionale e violazione di legge (art. 63 disp. att. c.c.).

Si lamenta, col motivo qui in esame, l’errata individuazione della parte tenuta al pagamento delle spese straordinarie di riparazione approvate con apposita delibera condominiale adottata prima della vendita e sostenute dopo la vendita. Anche tale motivo è fondato in quanto, a prescindere dallo specifico obbligo contrattualmente assunto col citato art. 3 del rogito inter partes, le spese di cui si controverte erano dovute dalla parte, che – al momento della loro approvazione – era proprietaria di una unità immobiliare ai sensi del citato art. 63, anche se le medesime spese erano dovute per lavori poi successivamente eseguiti in periodo posteriore alla intervenuta vendita dell’unità immobiliare.

Il motivo va, quindi, accolto.

5. – Con il quinto motivo si denuncia la carenza motivazionale della impugnata sentenza in ordine alla citazione volutamente incompleta di sentenza di questa Corte e, quindi, in relazione alla domanda condanna della controparte aggravata ex art. 96 c.p.c..

Il motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento dei motivi di cui innanzi.

6. – La gravata sentenza, stante l’accoglimento dei motivi sub 1, 3 e 4, va – quindi – cassata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, che provvederà a decidere la controversia uniformandosi ai principi innanzi enunciati.

PQM

La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia – anche per le spese – al Tribunale di bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA