Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9586 del 12/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9586 Anno 2015
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: DE STEFANO FRANCO

del ricorso

SENTENZA
R.G.N. 26246/2011

sul ricorso 26246-2011 proposto da:
DUFRITAL SPA 04484650157, in persona del legale
rappresentante e Consigliere delegato dott. DANTE
MARRO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

Cron.
Rep.

Ud. 06/02/2015
PU

TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
CORBO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2015
339

ALESSANDRO SIMIONATO giusta procura a margine del
ricorso;
ricorrente
contro

VISCONTEA COFACE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E

1

GLSSG,

Data pubblicazione: 12/05/2015

RIASSICURAZIONE SPA 09035390153, in persona del

I

legale

rappresentante

p.t.,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6,
i

,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARLO SCOFONE giusta procura a margine del

controricorso;
AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende per
leggo;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 1909/2011 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2011
R.G.N. 5266/04;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/02/2015 dal Consigliere
Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato NICOLA CORRO per delega;
:

udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

k

Svolgimento del processo
§ 1. – Dopo avere pagato la somma di £ 723.089.985 in forza di
polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni doganali della Dufrital
spa, la Viscontea Coface – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
spa convenne in giudizio – con atto di citazione notificato tra il 30.10 ed il
7.11.01 – dinanzi al tribunale di Milano il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, l’Agenzia delle Dogane e la stessa Dufrital spa per la condanna

in forza della prescrizione ai sensi dell’art. 84 della legge doganale,
nonché per la rivalsa nei confronti dell’ultima.
Costituitisi tutti i convenuti, il Ministero eccepi il proprio difetto di
passiva legittimazione e l’Agenzia delle Dogane invocò il rigetto delle
domande, mentre l’assicurata non solo contestò la debenza delle somme
pagate dalla sua assicuratrice all’amministrazione doganale anche per
l’insufficienza degli accertamenti sul preteso superamento della franchigia
sulle merci vendute ai viaggiatori intracomunitari, ma chiese pure in via
riconvenzionale di accertarsi, nei confronti dell’Agenzia, l’insussistenza
del debito e, nei confronti dell’assicuratrice, la nullità della polizza,
siccome prevista a garanzia di sanzioni derivanti da supposti delitti dolosi.
L’adito tribunale, con sentenza n. 14939/03, respinse le domande
contro le amministrazioni ed accolse quella principale dell’assicuratrice
contro l’assicurata, condannando questa a pagare alla prima la somma di
C 373.644,81 (oltre interessi al tasso legale dai singoli pagamenti
all’Agenzia delle Dogane), al contempo dichiarando inammissibile – per
non dipendenza del titolo dedotto da quello della domanda principale – la
riconvenzionale di Dufrital nei confronti delle amministrazioni finanziarie e
rigettando – reputata la validità della fideiussione assicurativa in concreto
stipulata – quella nei confronti dell’assicuratrice.
La Dufrital spa interpose appello, cui resistettero l’Agenzia delle
Dogane e la Viscontea, quest’ultima dispiegando gravame incidentale
contro la reiezione dell’eccezione di prescrizione del debito tributario e
della sua domanda di condanna dell’assicurata al pagamento anche di
interessi e rivalutazione monetaria: ma la corte ambrosiana, con
sentenza 27.6.11 n. 1909, rigettò entrambi gli appelli e condannò le
soccombenti appellanti alle spese dell’Agenzia delle Dogane.

rg 26246-11 – ud. 6.2.15 – est. cons. F. De Stefano

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dei primi due alla restituzione di quanto pagato, ritenendolo non dovuto

Per la cassazione di tale pronunzia ricorre oggi la Dufrital spa,
affidandosi a tre motivi; resistono sia l’Agenzia delle Dogane che la
Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa, già Viscontea
Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa; e, per la
pubblica udienza del 6.2.15, la ricorrente deposita memoria ai sensi
dell’art. 378 cod. proc. civ., seguite da osservazioni scritte alle richieste
del P.G., ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 379 cod. proc. civ.

§ 2. – Questi i termini della controversia.
2.1. La ricorrente Dufrital spa sviluppa tre motivi:
– i primi due, riferiti alla dichiarata inammissibilità delle domande
riconvenzionali proposte da essa ricorrente nei confronti di Viscontea
Coface e dell’Agenzia delle Dogane in ordine alla insussistenza del credito
doganale ed al conseguente indebito oggettivo; e rubricati: il primo,
“violazione dell’art. 36 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 3, del c.p.c. in
ordine al rapporto tra domanda principale e riconvenzionale”; il secondo,
“violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 546/1992, così come
modificato dall’articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (legge finanziaria 2002), in relazione all’art. 360, co. 3, c.p.c. e
all’art. 360 co. 1 (giurisdizione)”;
– un terzo, di “violazione dell’art. 36 c.p.c. nonché violazione e falsa
applicazione dell’art. 1343 e 1418 c.c. in relazione all’art. 360, co. 3,
c.p.c., con riguardo all’inammissibilità della eccezione riconvenzionale di
nullità della polizza fideiussoria stipulata a copertura obbligazioni doganali
conseguenti ad asseriti illeciti dolosi”.
2.2. La controricorrente Coface contesta la fondatezza dei due primi
motivi di ricorso, per la carenza di qualsiasi vincolo tra la domanda
principale e quella riconvenzionale, tale da rendere opportuna la
trattazione simultanea delle due (per la novità e l’ampiezza del tema di
indagine della seconda rispetto alla prima) con valutazione di merito
insindacabile in sede di legittimità; e, quanto al terzo, rimarcando avere
correttamente rilevato la corte territoriale la piena validità e liceità della
polizza fideiussoria per cui è causa, con cui l’assicuratrice aveva garantito
il pagamento in via sostitutiva dei diritti doganali – e non delle sanzioni
civili per fatti dolosi – su determinate operazioni per il caso in cui
l’assicurato non vi avesse provveduto.

rg 26246-11 – ud. 6.2.15 – est. cons. F. De Stefano

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Motivi della decisione

2.3. La controricorrente Agenzia delle Entrate, dal canto suo, pur se

\

riferendosi alla CTR e non alla corte di appello, condivide [a valutazione di
inammissibilità della riconvenzionale.
§ 3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. Va preliminarmente ricordata la necessità che (tra le ultime, v.
Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218), per consentire alla corte di
prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si

documenti o di adduzione delle tesi, sia la trascrizione dei primi e dei
passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord.
16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12
giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo
2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006,
n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi
dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra
le altre del soia ultimo anno: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e
3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6
febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5
febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30
gennaio 2014, n. 2072).
E neppure la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 22
maggio 2012, n. 8077) muove in direzione opposta, lasciando ampio
spazio alla riaffermazione – del resto e come visto, effettivamente
operata – del principio nella sua tradizionale accezione, del quale il nuovo
art. 366, comma primo, n. 6), cod. proc. civ. costituisce la codificazione
(per tutte, v. ad es. Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455): quella
pronuncia a Sezioni Unite riferendosi al diverso vizio di nullità del
procedimento (o della sentenza) ed esigendo pur sempre che la doglianza
sia proposta dal ricorrente in conformità alle regole del codice (artt. 366,
comma primo, n. 6 e 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.).
3.2. Orbene, in relazione a nessuno dei tre motivi – e così violando
l’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. – la ricorrente espone
quanto appena indicato come necessario:
– quanto alla riconvenzionale contro le amministrazioni finanziarie,
non vi riproduce gli atti di causa – atto di costituzione in giudizio con la
testuale riproduzione non già dei soli

rg 26246-11 – ud. 6.2.15 – est. cons. F. De Stefano

petita di quelle, ma anche
5

rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei

dell’esposizione delle relative causae petendi ed i verbali in cui esse siano

\

state ribadite – né vi indica la sede processuale di produzione;
– quanto a quella di nullità della polizza, non vi riproduce proprio
quest’ultima, né tanto meno ne indica la sede processuale di produzione.
3.3. Tanto impedisce a questa Corte di prendere cognizione del
contenuto delle doglianze e, per quanto sopra ricordato, preclude l’esame
del merito di tutte le questioni: di quella sull’ammissibilità o meno della

Corte; di quella sulla sussistenza o meno della giurisdizione su domanda
riconvenzionale dispiegata in tempo successivo al mutamento della
normativa al riguardo, ma su domanda principale dispiegata in tempo
anteriore; di quella sulla nullità di una polizza fideiussoria concessa a
garanzia dell’effettiva percezione di quanto dovuto al beneficiario.
§ 4. – Il ricorso va senz’altro dichiarato inammissibile, con condanna
della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità in favore di entrambe le controparti.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Dufrital spa,
in pers. del leg. rappr.nte p.t., ai pagamento delle spese del giudizio di
legittimità in favore delle controricorrenti, in pers. dei rispettivi leg.
rappr.nti p.t., liquidate: per Coface Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni spa, in € 10.500,00, di cui € 200,00 per esborsi ed oltre
maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge; per
l’Agenzia delle Dogane, in € 8.000,00, oltre eventuali spese prenotate a
debito ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella
misura di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione
civile della Corte suprema di cassazione, addì 6 febbraio 2f.5.

riconvenzionale in rapporto all’attuale stato della giurisprudenza di questa

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