Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9585 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22799/2008 proposto da:

D.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO

9, Int. 9, presso il Dott. C.D., rappresentato e

difeso dall’avvocato LEBOTTI Raffaele, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, del 16/6/08, depositata il 05/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 5/8/2008 la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata rigettava il gravame interposto dal contribuente sig. D.B.M. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza di inammissibilità dell’opposizione proposta in relazione ad avviso di irrogazione di sanzioni emesso a titolo di I.R.P.E.G. ed IRAP per l’anno d’imposta 2003.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il D.B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Con il 1^ MOTIVO il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare, nell’innovare al precedente orientamento, la notifica da parte del contribuente dell’impugnazione presso un ufficio della locale Agenzia delle Entrate non territorialmente competente, perchè diverso da quello che ha emesso l’atto impositivo, non comporta nè la nullità nè la decadenza dall’impugnazione, sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (da ultimo v., Cass., 3/7/2009, n. 15718; Cass., 17/12/2008, n. 29465).

Gli uffici di una medesima Agenzia delle Entrate nelle grandi aree metropolitane sono infatti espressione di una distribuzione delle competenze ad essa intrinseca, disposta con atti interni – denominati decreti direttoriali – aventi natura oggettiva e soggettiva di atti amministrativi e privi d’efficacia verso il pubblico degli utenti.

Pertanto, la loro violazione da parte degli uffici non comporta alcun vizio e, per converso, l’atto che il privato indirizzi all’organo esattamente individuato, ma privo di competenza in base ai predetti criteri, produce gli effetti che la legge gli riconnette, dovendo l’azione dell’amministrazione pubblica essere improntata a principi di collaborazione e buona fede (L. n. 212 del 2000, art. 10) ed essendo onere dell’ufficio curarne la trasmissione a quello competente (v. Cass., 15/7/2009, n. 16436).

L’ufficio non competente (quando non estraneo all’Amministrazione finanziaria) è allora in tal caso tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, nel rispetto delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, nonchè in ragione dell’esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass., 27/2/2009, n. 4773; Cass., 26/6/2009, n. 15180).

Principio invero analogo a quello sotteso alla translatio iudicii di cui all’art. 50 c.p.c., la cui funzione si è da questa Corte sottolineato essere proprio quella di far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, laddove la medesima risulti proposta al giudice incompetente e il giudizio sia stato successivamente tempestivamente riassunto (cfr. Cass., Sez., Un., 22/2/2007, n. 4109; Cass., Sez. Un., 14/2/2006, n. 3116; Cass., Sez. Un., 14/2/2006, n. 3118. V, anche Cass., 6/8/2009, n. 18015).

Orbene, nell’affermare che “il ricorso è stato notificato …

all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Potenza e non alla Direzione che aveva emesso l’atto, a cui, invece, lo stesso andava notificato.

Da ciò … deriva la inammissibilità del ricorso introduttivo, come correttamente deciso dai giudici di prime cure”, il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.

L’accoglimento del 1 motivo comporterà l’assorbimento del 2^, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che deve essere pertanto accolto il 1^ motivo di ricorso, con assorbimento del 2^, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che, facendo applicazione del principio richiamato nella relazione, procederà a nuovo esame, e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbito il 2^. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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