Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9585 del 12/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 9585 Anno 2015
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 26095-2011 proposto da:
AUTOVENDITA

AUTOSOCCORSO

AUTORICAMBI

LEONARDI

CONCETTO & C SAS 02473780878, in persona del legale
rappresentante pro-tempore Sig. CONCETTO LEONARD’,
considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato GUGLIELMO PEPE unitamente
all’avvocato ALFIO BARBAGALLO giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 12/05/2015

COMUNE ACI CATENA 00146380878;
– intimato –

Nonché da:
COMUNE ACICATENA

00146380878,

in persona

del

Commissario straordinario Dott. PIETRO DE MICELI,

187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO
SAN LIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTA
ELISABETTA CARUSO giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

AUTOVENDITA

AUTOSOCCORSO

AUTORICAMBI

LEONARDI

CONCETTO & C SAS 02473780878;
– Intimata –

avverso la sentenza n. 367/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata

il 16/03/2011

R.G.N.

1890/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

06/02/2015

dal Consigliere Dott. FRANCO

DE STEFANO;
udito l’Avvocato GUGLIELMO PEPE;
udito l’Avvocato ALFIO BARBAGALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto del

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale

f’l

condizionato.

h

3

Svolgimento del processo
1. – In una controversia iniziata con ricorso per decreto ingiuntivo
fondato su di un contratto di custodia di autoveicoli affidati dalla polizia
municipale, la custode Autovendita autosoccorso autoricambi Leonardi
Concetto e C. sas (d’ora innanzi anche solo Leonardi) conseguì il 9.4.01
dal tribunale di Catania – sez. dist. di Acireale decreto ingiuntivo per £
369.469.000 nei confronti del Comune di Ad i Catena (CT), l’opposizione al

rigetto del gravame principale della Leonardi e di quello incidentale del
Comune – dalla corte di appello etnea con sentenza n. 367 del 16.3.11.
Per la cassazione di tale ultima sentenza ricorre oggi la Leonardi sas,
affidandosi a due motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 cod.
proc. civ.; resiste con controricorso e ricorso incidentale, da qualificarsi
condizionato ed articolato su di un unitario motivo, l’intimato Comune.

Motivi della decisione
§ 2. – Questi i termini della controversia.
2.1. La ricorrente articola due motivi, con cui si duole:
– di «violazione e falsa applicazione degli artt. 1323, 1346, 1362,
1363, 1366, 1371, 1374 e 1375 del codice civile, nonché del d.P.R. 13
febbraio 2001 n. 189 e della circolare della Prefettura di Catania Prot n.
555/Dep. del 2 agosto 2001»;
– e di «errata, insufficiente e contraddittoria motivazione del diniego
circa l’applicabilità al rapporto in esame della normativa prevista dai
d.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 e della circolare della Prefettura di Catania
Prot n. 555/Dep. del 2 agosto 2001, nonché della mancata ammissione
dei mezzi istruttori richiesti in primo e secondo grado».
2.2. Il controricorrente, oltre a contestare ammissibilità e fondatezza
dei due mezzi proposti dalla controparte, “per il caso di fondatezza del
ricorso principale” articola un ricorso incidentale avverso la reiezione
dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per giudicato interno sulla
individuazione del titolo azionato.
§ 3. – Il ricorso principale è inammissibile.
3.1. Va ribadita, in primo luogo, la necessità che (tra molte, in tali
espressi termini: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218), per consentire
alla corte di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel
ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di

rg 26095-11 — ud. 6.2.15 — est. cons. F. De Stefano

31;1

quale fu però accolta con sentenza 13.10.05 n. 209, confermata – in

produzione dei documenti o di adduzione delle tesi, sia la trascrizione dei
primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.:
Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161;
Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass.
24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31
maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche
ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Cass. 31 luglio 2012, n.

febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823
e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli

errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014,
nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).
3.2. Ancora, in estrema sintesi, si ricordi che:
– l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti
esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se
rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua
motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già
la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei
criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia
avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia
incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.:
Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; Cass. 1 aprile 2011, n. 7557; Cass. 14
febbraio 2012, n. 2109; Cass., ord. 9 gennaio 2013, n. 380); pertanto, al
fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente
per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di
interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente
violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in
quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia
discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia
applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non
essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9
ottobre 2012, n. 17168);
– al riguardo, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono
governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli
aitt. 1362 e 1363 cod. civ. prevalgono su quelli integrativi degli artt.
1365-1371 cod. civ., posto che la determinazione oggettiva del significato

rg 26095-11 – ud. 6.2.15 – est. cons. F. De Stefano

4

13677; tra le più recenti, per limitarsi agli ultimissimi giorni: Cass. 11

da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca
soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le
parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico:
pertanto, l’adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla
dilatazione del contenuto negoziale mediante l’individuazione di diritti ed
obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto o
mediante l’eterointegrazione dell’assetto negoziale esplicitamente

astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse (in generale, tra le
altre: Cass. 24 gennaio 2012, n. 925 e Cass. 11 ottobre 2012, n. 17324;
sulla prima parte, v. altresì, tra le molte, Cass. 22 marzo 2010, n. 6852,
ovvero Cass. 25 ottobre 2005, n. 20660).
3.3. Deve allora osservarsi che, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod.
proc. civ., come pure – più in generale – del principio riassunto sopra al §
3.1, il ricorso principale non contiene la trascrizione:
– delle clausole (eccettuato uno stralcio, non significativo perché
parziale, dell’art. 4) del contratto che la corte di appello ha statuito come
unica fonte regolatrice del rapporto tra le parti e comunque la cui errata
interpretazione, con un richiamo peraltro generico, la stessa ricorrente
pone a fondamento del primo mezzo di doglianza;
– delle istanze istruttorie la cui mancata ammissione essa lamenta;
– degli atti nei quali la questione dell’interpretazione del contratto, in
primo momento evidente unica fonte invocata dell’obbligazione in capo a
controparte, ma pure quella – decisiva, secondo la corte – dell’esclusione
della previsione in esso di una separata remunerazione negoziale per
l’attività di custodia e quella dell’insussistenza di un valido rapporto di
affidamento per ciascun veicolo di volta in volta affidato, sarebbero state
tempestivamente o validamente sottoposte ai giudici del merito.
§ 4. – E tanto, ad ogni buon conto, a prescindere dalla carenza di
esplicita contestazione della

ratio decidendi

della corte territoriale

sull’esclusiva fonte contrattuale delle obbligazioni invocate fin dal ricorso
dalla qui ricorrente e dell’inapplicabilità anche per anteriorità temporale
del contratto stesso della disciplina secondaria invocata dalla custode (o
della disciplina ulteriormente subordinata, la cui idoneità a fondare una
doglianza di violazione di legge andrebbe attentamente valutata).

rg 26095-11 – ud. 62.15 – est. cons. F. De Stefano

5

previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in

§ 5. – Del ricorso principale va dichiarata l’inammissibilità: e tanto
comporta l’assorbimento in senso proprio o tecnico del ricorso
incidentale, da qualificarsi formulato in via subordinata: e la soccombente
ricorrente deve pure essere condannata al pagamento, in favore della
controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Autovendita
autosoccorso autoricambi Leonardi Concetto e C. sas, in pers. del leg.

favore del Comune di Aci Catena (CT), in pers. del leg. rappr.nte p.t.,
liquidate in € 7.500,00, di cui € 200,00 per esborsi ed oltre
maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione
civile della Corte suprema di cassazione, addì 6 febbraio 20

rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA