Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9584 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/04/2011), n.9584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8809/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2006 r.g.n. 5157/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 14-5-2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da R.S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 26- 10-1998 al 30-1-1999, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl come integrato dall’acc. az. 25-9-97, e per l’effetto dichiarava la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 26-10-1998 e condannava la societa’ a riammettere la R. in servizio e a corrisponderle tutte le retribuzioni, nell’ammontare indicato dal 1/3/2000, oltre rivalutazione e interessi.

La societa’ proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La R. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 2-5-2006, respingeva l’appello e confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con due motivi.

La R. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale la societa’, denunciando violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., art. 425 c.p.c., e vizio di motivazione, in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’accordo del 25-9-1997, con i successivi accordi attuativi, “avrebbe auto una efficacia limitata temporalmente al 30-4-1998”, e all’uopo ribadisce la natura meramente ricognitiva dei detti accordi attuativi.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, art. 2 dell’art. 1362 c.c. e segg., degli artt. 244, 416, 420, 421 e 437 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione, in sostanza lamenta che erroneamente la Corte territoriale avrebbe “ritenuto non provate le esigenze contingenti e soprattutto imprevedibili che avevano giustificato il ricorso nel caso specifico alla proroga dell’originario contratto”.

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso principale risulta inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto imposti dalla detta norma.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, nel prescrivere le modalita’ di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimita’ a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalita’ espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), e’ richiesta una illustrazione che pur libera da rigidita’ formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico – giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7/4/2009 n. 8463) e “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto, come e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., “e’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte” (v. Cass. S.U. 26/3/2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, “poiche’ in un sistema processuale, che gia’ prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarita’ del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglio esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’” (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. S.U. 10/9/2009 n. 19444).

Orbene, nella fattispecie, la societa’, che pur ha illustrato i singoli motivi di ricorso, tutti riguardanti asserite violazioni di norme di diritto, non ha formulato alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis. c.p.c..

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della R..

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla R. le spese liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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