Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9584 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 25/05/2020), n.9584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30456 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

H.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Ennio Cerio, presso lo studio del quale

in Campobasso, alla via Mazzini, n. 112, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso depositato

in data 10 settembre 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

– con decreto del 10 settembre 2018 il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da H.A., cittadino (OMISSIS), contro il provvedimento di diniego di protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– a fondamento del rigetto il Tribunale ha evidenziato che le ragioni prospettate in ricorso sono di carattere puramente economico e di matrice personale e il racconto è inverosimile, con particolare riferimento alla pretesa organizzazione dell’omicidio dell’istante alla presenza di un suo amico; ha aggiunto che nella regione di provenienza del migrante (Bangladesh) non era in atto una violenza indiscriminata, e che costui non aveva provato la sussistenza dei fattori di vulnerabilità;

– nel contempo col decreto si è revocata l’ammissione al gratuito patrocinio;

– ricorre per cassazione avverso questa pronuncia il migrante, che articola in tre motivi, cui le controparti non replicano.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– col primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sostenendo che il giudice abbia valutato in maniera apodittica la situazione della propria regione di provenienza non indicando alcuna fonte di informazione privilegiata sulla situazione generale del Bangladesh, ad eccezione di un report di Amnesty International e delle informazioni reperibili sul sito della Farnesina. Si rimarca, in proposito, che, ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione di un quadro individuale di esposizione al pericolo;

– col secondo mezzo è prospettata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e richiamata la circolare n. 3716 del 30 luglio 2015 della Commissione nazionale per il diritto all’asilo. Si osserva che la rilevata presenza, nel Bangladesh, di forti tensioni politiche e religiose, avrebbe dovuto portare al riconoscimento della protezione umanitaria;

– i due motivi sono inammissibili;

– la censura attinente alla mancata spendita dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione internazionale risulta anzitutto generica ed è per conseguenza priva di decisività: il ricorrente manca finanche di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (per analoghe valutazioni vedi, in fattispecie simile, Cass. 25 settembre 2019, n. 23953);

– inoltre, non avendo il migrante superato il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non è scattato l’obbligo di cooperazione istruttoria (tra varie, Cass. 12 giugno 2019, n. 15794);

– ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base -151 un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075/2018);

– il Tribunale si è ispirato a simili criteri, laddove, facendo riferimento al sito della Farnesina e all’ultimo rapporto di Amnesty international, ha escluso che la situazione del Bangladesh, per quanto difficile e attraversata da forti tensioni politiche e religiose, registri la presenza di gruppi terroristici armati, aggiungendo che il ricorrente non ha denunciato specifiche connivenze della polizia locale. Per conseguenza questa censura vuole sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti informativi valutati dal Tribunale, e, quindi, un apprezzamento demandato al giudice del merito, manifestamente irrilevante essendo il riferimento alla circolare dinanzi indicata;

– va, invece, accolto il terzo motivo, col quale si denuncia l’omissione di pronuncia in ordine alla richiesta di protezione umanitaria, sulla quale in effetti il giudice non spende parola;

– il ricorso va quindi accolto limitatamente a questo motivo e il decreto cassato per il profilo corrispondente, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa il decreto impugnato per il profilo corrispondente e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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