Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9584 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Consulting Engineering International Group s.r.l. in liquidazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane in persona del Direttore pro tempore,

rappresentate e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e

domiciliata in Roma presso i suoi uffici in Via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/1/08 della Commissione tributaria regionale

di Roma depositata il 11 febbraio 2008;

2010 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

del 25 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 3 dicembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati osserva:

1. La s.r.l. Consulting Engineering International Group in liquidazione ha impugnato una serie di atti di contestazione relativi ad evasione dell’IVA su operazioni di importazione definitiva di beni. Respinta tale impugnazione in sede gerarchica l’Ufficio doganale Roma (OMISSIS) ha notificato alla C.E.I. Group s.r.l. atti di irrogazione di sanzioni cui la società si è opposta;

2. La C.T.P. di Roma ha rigettato il ricorso ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione della ricorrente. La C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione la società senza però depositare il ricorso nei termini di legge;

4. Si costituisce la Agenzia delle Dogane che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto;

Ritiene che:

sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio in quanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed è comunque inammissibile la formulazione di una impugnazione per violazione di legge che non sia compendiata in uno specifico quesito di diritto da sottoporre all’esame della Corte di cassazione;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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