Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9583 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/04/2011), n.9583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3314/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2006 r.g.n. 6890/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 16474/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma respingeva la domanda, proposta da C.L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az.

25/9/97, dal 1-3-2000 al 30-6-2000, con la conseguente instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della societa’ al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate.

La C. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La societa’ si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 3-5-2006, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto de quo e per l’effetto dichiarava che si era instaurato tra le parti un rapporto a tempo indeterminato dal 1-3-2000, ancora in atto, e condannava la societa’ al pagamento di tutte le retribuzioni globali di fatto dal 23-2-2004 (data della messa in mora) con rivalutazione e interessi.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con quattro motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato ratione temporis nella fattispecie.

La C. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, degli artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., dell’art. 100 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, nonostante la prolungata inerzia della C. a fronte della brevita’ del rapporto intercorso e rileva che sarebbe stato onere del lavoratore provare le circostanze atte a contrastare la presunzione di risoluzione del rapporto.

Il motivo e’ infondato.

In base al principio piu’ volte affermato da questa Corte “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinche’ possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11/12/2001 n. 15621).

Tale principio il Collegio ritiene di dover qui riaffermare, rilevando peraltro che, come pure e’ stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volonta’ chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte territoriale ha osservato che “nel caso di specie la relativa tempestivita’ della reazione giudiziaria (offerta della prestazione di lavoro con lettera ricevuta il 23-2-2004) e la mancanza di ogni diversa allegazione di altre condotte dell’appellante medesima concludenti nel senso di una implicita volonta’ solutoria del rapporto, devono far escludere la praticabilita’ di una presunzione fondante un’ipotesi di scioglimento di quello per mutuo consenso”.

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza al principio sopra richiamato, risulta altresi’ congruamente motivato e resiste alle censure della societa’ ricorrente.

Con il secondo motivo la societa’, denunciando violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’accordo del 25-9-97, con i successivi accordi attuativi, avrebbe avuto una efficacia limitata temporalmente al 30-4-1998, ed all’uopo ribadisce la natura meramente ricognitiva dei detti accordi attuativi.

Con il terzo motivo la societa’, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg., in sostanza deduce che erroneamente ed in contrasto con il principio della “delega in bianco”, la Corte di merito ha configurato un “limite atto a circoscrivere l’ambito di operativita’ delle ipotesi di ricorso al contratto a termine individuate in sede collettiva”, cosi’ operando un “ingiustificato intervento riduttivo della portata della clausola collettiva”.

Sul secondo e sul terzo motivo, connessi fra loro, osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame e’ stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998, allorquando “per espressa volonta’ delle parti, non sono piu’ vigenti le norme contrattuali autorizzatorie di ipotesi speciali di apposizione del termine ai contratti di lavoro”.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – e’ sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullita’ del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, e’ stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove pero’, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va quindi confermata la declaratoria di nullita’ del termine apposto al contratto de quo risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

Con il quarto motivo la societa’, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., lamenta che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto “conto della possibilita’ che il lavoratore abbia anche espletato attivita’ lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la societa’ resistente”, disattendendo, peraltro, le richieste della societa’ di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto: “Per il principio di corrispettivita’ della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimita’ del contratto a termine stipulato ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 e segg.”.

Tale quesito non riguarda il tema dell’aliunde perceptum e comunque, anche in ordine all’argomento della mora credendi risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v.

fra le altre Cass. 4-1-2001 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilita’ del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto e’ stato anche precisato che “e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneita’ a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v, Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Peraltro neppure puo’ ignorarsi che nella fattispecie anche la illustrazione del motivo risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, senza che la ricorrente riporti minimamente il contenuto della comunicazione che secondo il suo assunto non avrebbe integrato la messa in mora. Del pari, per quanto concerne l’aliunde perceptum (in ordine al quale manca del tutto il quesito), alcunche’ di specifico viene poi indicato dalla ricorrente, laddove in merito era pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova (pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3/2/1998 n. 1099).

Cosi’ risultato inammissibile il quarto motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullita’ del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ins superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha piu’ volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimita’ lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimita’, il cui perimetro e’ limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, e’ altresi’ necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresi’ ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della C..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla C. le spese liquidate in Euro 51,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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