Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9583 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 25/05/2020), n.9583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29063/2018 proposto da:

D.K., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Ennio Cerio, che lo rappresenta e difende in

forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex

lege;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, D.K. (alias D.K.A.Z.), cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Campobasso – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente, nato in Costa d’Avorio, di religione musulmana, etnia djoula, aveva raccontato di essere figlio del responsabile del partito (OMISSIS) nella città di (OMISSIS), che nel (OMISSIS) gli avversari politici del partito (OMISSIS) avevano ordinato di uccidere; che il padre, infatti, si era attirato le ire della fazione del candidato O. per ragioni etniche perchè, nonostante la sua etnia djoula, sosteneva un candidato betè; che il padre, avvisato della congiura, si era allontanato da casa; che la sera stessa i congiurati avevano attaccato l’abitazione, uccidendo la madre del ricorrente, un inserviente e il guardiano; che i tre bambini, presenti in casa, erano stati abbandonati all’ingresso della città, ove erano poi stati trovati da un’amica della madre; che a (OMISSIS) il padre era riuscito a portare i tre figli nel villaggio di (OMISSIS); che anche in tale villaggio la persecuzione non era cessata; che nel (OMISSIS), grazie ai buoni uffici del capo della (OMISSIS) del villaggio, era stata raggiunta una breve riconciliazione, sicchè la famiglia era tornata a (OMISSIS); che la pace era però durata ben poco, perchè il (OMISSIS) il padre, invitato a una convention del partito avversario, era stato aggredito da persone armate, ucciso e decapitato; di essere stato portato in una casa famiglia per circa dieci mesi prima dell’inizio della guerra

civile; che nel 2010 aveva abbandonato il Paese con una donna nigerina amica della madre, che lo aveva iscritto a una scuola franco-araba; che, alla morte della donna, era stato portato dai genitori di costei a lavorare nei campi; che si era quindi trasferito in Libia, ove aveva lavorato prima in un supermercato e poi come guardiano di cammelli, sin che non si era imbarcato per l’Italia.

Con decreto del 28/8/2018, il Tribunale di Campobasso Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso Karamoko D., con atto notificato il 25/9/2018, svolgendo due motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare n. 3716 del 30/7/2015 della Commissione nazionale per il diritto di asilo, in tema di riconoscimento di permesso umanitario in caso di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona di origine.

1.1. A prescindere dall’invocata circolare n. 3716 del 30/7/2015, non prodotta, nè sintetizzata e che comunque, quale provvedimento amministrativo, non può valere a radicare la dedotta violazione di legge, il ricorrente deduce solo in modo del tutto generico una situazione di insicurezza del paese o zona di origine, di livello inferiore a quella tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ma comunque suscettibile di provocare una “temporanea impossibilità di rimpatrio”, senza indicare da quale fonte di prova risulterebbe la sussistenza di siffatta situazione.

1.2. Il ricorrente sostiene inoltre che lo stesso Tribunale aveva contraddetto le fonti citate che davano atto della situazione di violenza endemica e routinaria in Costa d’Avorio.

Tale situazione avrebbe dovuto essere valutata, perlomeno nella prospettiva residuale del riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in relazione alla condizione di insicurezza del Paese.

Diversamente da quanto sostenuto, il Tribunale ha diffusamente argomentato circa la stabilizzazione sopravvenuta della situazione della Costa d’Avorio dopo le vittorie elettorali di O. alle elezioni presidenziali del 2010, contro G. e poi ancora nel 2015, che non rendevano attuali i rischi paventati dal ricorrente, tenendo anche conto dei risultati conseguiti dalla missione UNUCI delle Nazioni Unite che, lasciando il Paese, aveva affermato che le autorità ivoriane erano in grado di proteggere i loro cittadini, nonostante restasse da completare la riforma militare; il Tribunale ha altresì considerato alla luce del documento Irin del 2017 e dell’ultimo report di Amnesty International le attuali tensioni riemerse in relazione ai malumori dell’esercito, ma ha escluso che la fragilità dell’assestamento socio-politico in atto integrasse un contesto di conflitto armato interno rilevante D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Siffatta articolata e motivata valutazione espressa dal Giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità.

1.3. In ogni caso, le stesse situazioni denunciate dal richiedente rilevavano anche ai fini della richiesta di protezione umanitaria, al cui proposito il Tribunale si era limitato a valutare solo l’assenza di legami familiari e di patologie, non considerando la situazione di insicurezza dell’area di provenienza.

A tal proposito il ricorrente non prospetta alcuna situazione di personale vulnerabilità soggettiva a fronte della valutazione del Tribunale che ha dato rilievo all’età adulta del ricorrente, all’assenza di patologie e alla mancanza di legami specifici e personali nel nostro paese.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo perchè il Tribunale non aveva valutato compiutamente la situazione personale del richiedente e la documentazione prodotta in atti (conseguimento del diploma di terza media, certificato A2 di lingua italiana, partecipazione del corso di formazione professionale, conseguimento della patente di guida) per il mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria che incombe sul Giudice.

Diversamente da quanto affermato, il Tribunale si è pronunciato sulla richiesta di protezione umanitaria, escludendola, e ha esaminato le deduzioni del ricorrente al proposito, negando che esse potessero assumere rilievo a tal fine.

Le circostanze esposte dal ricorrente sono tutte relative ad attività formative (istruzione, patente di guida, addestramento professionale, studio della lingua italiana) e non contraddicono l’assunto del Tribunale circa la mancanza di relazioni e legami specifici con il territorio italiano; in ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, solo il suo livello di integrazione in Italia (Sez. 6-1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648-01; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01).

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA