Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9583 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 12/04/2021), n.9583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31312-2019 proposto da:

CENTRO STUDI C. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LASCIOLI;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO,

58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ARTURO STRULLATO, SAVINA BOMBOI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 318/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova, ha riconosciuto a B.R., ex dipendente del Centro Studi C. inquadrato nella qualifica D2 e successivamente C2, il diritto all’inquadramento nella qualifica B2 del CCNL Grafica ed Editoria Aziende industriali;

la Corte territoriale, rigettando il ricorso del Centro Studi che riteneva che nulla fosse dovuto a B.R., essendo le provvigioni e i premi di risultato (cd. superminimo) assorbite nella retribuzione tabellare, ne ha, di contro, stabilito la non assorbibilità in quanto voci variabili di natura premiale, legate al raggiungimento di obiettivi, quindi meramente eventuali;

la cassazione della sentenza è domandata dal Centro Studi C. sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

B.R. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, parte ricorrente lamenta “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., degli artt. 2095 e 2103 c.c., del c.c.n.l. Grafica ed Editoria 28.3.2008 e 30.5.2011, art. 1 della parte quinta, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 246 c.p.c.”;

la Corte territoriale avrebbe confermato acriticamente quanto stabilito dal primo giudice, omettendo di offrire una giustificazione coerente del proprio convincimento, fondato soltanto su una parte delle risultanze probatorie, tralasciate tutte le altre; sostiene che l’erronea valutazione di testimonianze logicamente incompatibili avrebbe reso meramente apparente la motivazione adottata;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., degli artt. 2077,2099 e 2120 c.c., e del c.c.n.l. Grafica ed Editoria 30.5.2011, art. 2, della parte settima, nonchè omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”;

la Corte d’appello avrebbe espresso un giudizio erroneo quanto all’affermata natura di superminimo non assorbibile delle differenze retributive riconosciute al lavoratore;

atteso che il CCNL di settore del 2008 in vigore al momento dell’assunzione del B., ometteva di disciplinare la materia dei superminimi, il giudice del merito avrebbe dovuto applicare il principio generale in forza del quale la maggiore retribuzione riconosciuta resta assorbita in quella successivamente spettante;

la regola dell’assorbibilità introdotta dal CCNL del 2011 sarebbe ammessa nel solo caso in cui vi sia una clausola che la preveda espressamente, sicchè, quanto alle somme per i periodi precedenti alla data di entrata in vigore del CCNL 2011, si applicherebbe la regola generale dell’assorbimento;

dal contratto individuale in atti – nelle due versioni del 2010 e 2011 – non sarebbe ricavabile che le parti avessero inteso contemplare il superminimo come non assorbibile nè che lo stesso fosse riconoscibile per i meriti personali o per la qualità del lavoro svolto da B.R.;

il primo motivo è inammissibile;

in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità;

nel caso di specie, la critica del ricorrente si appunta in via esclusiva sull’erronea valutazione delle risultanze testimoniali e, pertanto, non è sussumibile nel vizio denunciato;

quanto alla censura di apparenza della motivazione del provvedimento gravato, anche sotto tale profilo la censura è inammissibilmente prospettata;

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito impugnata è stato circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. n. 23940 del 2017);

nella sentenza impugnata si ravvisa il nucleo motivazionale minimo ex art. 132 c.p.c., così come sopra individuato dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte territoriale affrontato la questione dell’inquadramento di B.R. assumendo quale parametro di valutazione le declaratorie contrattuali relative alle qualifiche D2 e successivamente C2, attribuite al lavoratore, per giungere al riconoscimento del superiore inquadramento sulla base delle mansioni effettivamente svolte così come emerse dall’istruttoria, sotto il profilo dell’autonomia decisionale e operativa delle mansioni esercitate;

quanto alle somme riconosciute a titolo di differenza retributiva, ha poi stabilito, con motivazione esente da vizi logico – argomentativi, che data la natura meritocratica del cd. superminimo, queste sarebbero comunque estranee dal meccanismo dell’assorbimento nella retribuzione tabellare;

sotto il profilo del vizio di motivazione per omesso esame di un “fatto storico” che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, la censura del ricorrente fuoriesce dai rigidi parametri fissati dal legislatore e interpretarti da questa Corte nel senso che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. N. 8053 del 2014);

la formulazione della doglianza finisce per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale;

il secondo motivo è inammissibile;

esso si appunta sulla tesi secondo cui il CCNL, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, non osterebbe alla qualificazione della retribuzione erogata oltre il minimo tabellare quale superminimo assorbibile;

la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, è parificata, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, sicchè, anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme di ermeneutica negoziale (art. 1362 c.c. e ss.), come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n. 6335/2014);

nel caso in esame la censura non merita accoglimento, atteso che parte ricorrente pretende di affermare che il fatto che il contratto colleghi gli aumenti stipendiali al raggiungimento di obiettivi non basterebbe a far ritenere che le parti abbiano inteso escludere l’assorbibilità delle somme percepite inoltre ai minimi tabellari, in tal modo proponendo una prospettazione dei fatti contrapposta a quella del giudice di secondo grado;

l’affermazione non è idonea a contrastare ammissibilmente l’accertamento svolto nel giudizio di merito, secondo il quale gli aumenti stipendiali a carattere premiale sono connessi al raggiungimento di obiettivi di vendita, e che essendo meramente eventuali mai avrebbero potuto considerarsi riassorbibili nella retribuzione tabellare;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e se ne dispone la distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA