Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9582 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 25/05/2020), n.9582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29507/2018 proposto da:

C.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Ennio Cerio, che lo rappresenta e difende in

forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

31/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, C.D., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Campobasso – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto là sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente, nato in (OMISSIS), di etnia (OMISSIS) e di religione musulmana, aveva raccontato di avere perso entrambi i genitori e di avere solo un fratello più piccolo, con cui non ha contatti; di aver lasciato il Paese nel (OMISSIS) in seguito al conflitto etnico fra i gruppi (OMISSIS) (cristiani) e (OMISSIS) (musulmani), che aveva scatenato una guerra durata tre giorni dal 15 al 17/6/2013; che in seguito alla morte della madre, uccisa il (OMISSIS), aveva lasciato il suo Paese; di essersi schierato con l’etnia (OMISSIS) della madre e di aver combattuto contro i musulmani, anche se prima del conflitto era (OMISSIS); che durante gli scontri, sconvolto per la morte della madre, aveva ucciso con un machete tante persone; di aver ricevuto minacce per questa ragione; di essere stato ricercato presso la sua abitazione e minacciato di morte dal (OMISSIS); di essere stato arrestato dalla Gendarmeria dal (OMISSIS), giorno in cui era riuscito a scappare prima di essere trasferito; di aver quindi raggiunto la Libia ove aveva lavorato ed era stato incarcerato e ferito.

Con decreto del 31/8/2018, il Tribunale di Campobasso Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso C.D., con atto notificato il 30/9/2018, svolgendo formalmente due motivi di ricorso.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella parte espositiva del ricorso, prima di formalizzare gli apparenti due motivi, il ricorrente articola una ulteriore critica preliminare al provvedimento impugnato, tale da configurare un vero e proprio motivo.

1.1. Il ricorrente lamenta in particolare la mancata considerazione da parte del Tribunale degli scontri etnico religiosi del luglio del 2013, da lui pur descritti con precisione e nei quali era stato coinvolto; a tal proposito il ricorrente aveva manifestato il timore di essere arrestato dalla polizia o ricercato per vendetta dagli esponenti dell’opposta fazione (OMISSIS) nel caso di ritorno nel proprio Paese.

Era completamente mancata da parte del Tribunale un’indagine circa l’uccisione di molteplici persone con un machete durante gli scontri del luglio 2013 di cui si era dichiarato responsabile il richiedente asilo.

Vi era quindi il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, a cui egli sarebbe esposto.

Il ricorrente inoltre osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la Guinea presentava una particolare situazione di tensione socio politica, come emergeva dallo stesso rapporto di Amnesty International 2017-2018 citato dal Tribunale, in cui si parlava dell’azione di gruppi armati, di scontri armati e atti intimidatori, nonchè di violazione dei diritti umani.

Ciò emergeva dalla stessa fonte citata dal Tribunale, ossia il sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri.

1.2. Il ricorrente con la propria critica trascura completamente il motivato giudizio di non credibilità del suo narrato, espresso dal Tribunale, in sintonia con la Commissione Territoriale, alla pagina 3, primo capoverso del provvedimento impugnato.

1.3. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez. 6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez. 6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez. 6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01; Sez. 6-1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571-01).

1.4. La ritenuta non credibilità del racconto del richiedente asilo assorbe l’ulteriore rilievo che ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 2, lett. b) e art. 16, comma 1, lett. b), la protezione internazionale, principale e sussidiaria; è esclusa ove sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave (tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni) ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi.

Nella fattispecie il ricorrente ha allegato nel suo racconto di aver commesso plurimi fatti di omicidio aggravato puniti dalla legge italiana con pene molto più severe di quelle indicate nella norma citata.

1.5. Il ricorrente sostiene infine che era mancata, ai fini della richiesta protezione umanitaria, la necessaria comparazione fra il contesto di vita del richiedente asilo nel Paese di origine e quello in Italia, sotto il profilo della vulnerabilità scaturente da una incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti umani fondamentali.

Il punto corrisponde al secondo motivo e verrà affrontato unitariamente in quella sede.

2. Con il numerato primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 4, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 2, lett. b) e art. 16, comma 1, lett. b), per il mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria che incombe sul Giudice e lamenta inoltre omessa pronuncia sulla richiesta di protezione sussidiaria.

2.1. Il ricorrente osserva che l’asserita inverosimiglianza del racconto non costituisce ragione di esclusione della protezione sussidiaria in caso di rischio di danni gravi scaturenti da situazioni di violenza indiscriminata da conflitto armato interno.

L’osservazione non attinge la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che pur non avendo ritenuto credibile il racconto del richiedente asilo, ha valutato specificamente la situazione socio-politica della Guinea escludendo la sussistenza attuale di un conflitto armato interno e del rischio di esposizione dei civili a violenza indiscriminata.

2.2. Per il ricorrente la carenza di indagine e la conseguente violazione dell’art. 8, predetto si poteva cogliere dalla genericità delle informazioni relative alla condizione generale della Guinea. Il Giudice aveva mal valutato il contenuto del rapporto 2017-2018 di Amnesty International, come pure non aveva completamente considerato quanto indicato nel sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri

La doglianza del ricorrente è del tutto generica e sconfina evidentemente nel merito delle valutazioni delle acquisizioni istruttorie, insindacabile in sede di legittimità.

Nè il Tribunale si è sottratto al c.d. “dovere di collaborazione istruttoria”, sancito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo cui ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, richiamato dall’art. 35 bis, comma 9, dello stesso decreto, secondo il quale per la decisione il giudice si avvale anche delle predette informazioni aggiornate sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza.

Il provvedimento impugnato indica infatti quale fonte informativa sia un rapporto di Amnesty International del 2017- 2018, sia il sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri.

2.3. In ogni caso le stesse situazioni rilevavano anche ai fini della richiesta di protezione umanitaria, al cui proposito il Tribunale si era limitato a valutare solo l’assenza di legami familiari e di patologie, non considerando la situazione di insicurezza dell’area di provenienza.

La doglianza, articolata solo in negativo rispetto alla statuizione impugnata senza l’indicazione di fattori di vulnerabilità soggettiva trascurati, è espressa in termini del tutto generici ed astratti e argomentata solo relativamente alla situazione generale del Paese di provenienza, senza alcun adeguato riferimento alla situazione personale di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo e tantomeno alla sua situazione di integrazione in Italia.

3. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 4, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo perchè il Tribunale non aveva valutato la situazione personale del richiedente (e in particolare i dettami religiosi e giuridici esistenti nel suo Paese e il suo inserimento sociale in Italia) e la documentazione prodotta in atti e aveva omesso di pronunciare sulla richiesta protezione umanitaria.

Diversamente da quanto affermato, il Tribunale si è pronunciato sulla richiesta di protezione umanitaria, escludendola, e ha esaminato le deduzioni del ricorrente al proposito, negando che esse potessero assumere rilievo a tal fine.

La doglianza è espressa in forma totalmente generica senza alcun concreto riferimento alla situazione soggettiva e personale del richiedente asilo, che lamenta la mancata valutazione dei presupposti per il riconoscimento della tutela residuale umanitaria senza neppur indicare quali elementi concreti riferibili alla sua sfera soggettiva il Tribunale avrebbe dovuto valutare in questa prospettiva, diversi da quelli specificamente considerati nel provvedimento impugnato (collegamento con il territorio italiano e patologie).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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