Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9582 del 22/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9582
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
L.I.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 82/01/07 della Commissione tributaria
regionale di Genova, emessa il 29 maggio 2007, depositata l’8 ottobre
2007, R.G. 1014/06;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIVETTI Marco.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 3 dicembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:
il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’accertamento con il quale era stato attribuito al contribuente L.I. un maggior reddito di partecipazione alla società il Pozzo di Elia s.a.s. a seguito di rettifica della dichiarazione della società per l’anno 1999. Il contribuente ha contestato l’accertamento riportandosi alle ragioni fatte valere dalla società con la propria impugnazione dell’avviso ai fini Irpeg;
2. La C.T.P. di Genova ha rideterminato il reddito del contribuente consequenzialmente a quanto già deciso nei confronti della società con la sentenza 345/2005.
3. L’Amministrazione finanziaria ha appellato rilevando il difetto di motivazione e il carattere non definitivo della decisione nei confronti della società. La C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado;
4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 dl 1992, art. 36; b) la nullità per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.;
Ritiene che:
1 . la Corte è chiamata ad esaminare la controversia alla luce del principio sancito dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cassazione Sezioni Unite 14815/2008);
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della giurisprudenza citata verrà ritenuta applicabile, come è evidentemente prevedibile al caso in esame, per la remissione della controversia al primo giudice;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè deve essere dichiarata la nullità del giudizio con rinvio delle parti davanti la C.T.P. di Genova e con compensazione delle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti davanti la C.T.P. di Genova. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010