Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9582 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 12/04/2021), n.9582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20482-2019 proposto da:

B.G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCIONE

98, presso lo studio dell’avvocato COCILOVO MARCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI MONACO MAURO;

– ricorrente –

contro

ASTRA YACHTS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 501/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

B.G.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 31 gennaio 2019, n. 501, che ha dichiarato inammissibile, perchè tardivamente proposto, il gravame da egli fatto valere contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 470/2018 che lo aveva condannato a pagare Euro 116.970.

L’intimata Astra Yachts s.r.l. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo del ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione” del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″: la sentenza impugnata è censurabile laddove ha ritenuto che la notificazione dell’atto di appello fosse tardiva perchè effettuata alle ore 21.19 del giorno di scadenza e quindi con perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 75/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta”.

b) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo (che contesta “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies ” per non avere fatto giusta e coerente applicazione della disposizione “in relazione alla scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario”) e del terzo motivo (che denuncia “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies ” per avere liquidato le spese in favore della parte appellata).

II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà in diversa composizione; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

 

 

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