Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9581 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/32/07 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 18 aprile 2007, depositata il 3

ottobre 2007, R.G. 4175/07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 3 dicembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Gallarate ha recuperato a tassazione le plusvalenze non dichiarate e conseguite dal contribuente con la vendita di un terreno edificabile precedentemente donato alla figlia allo scopo di eludere l’imposizione. Il contribuente ha contestato l’intento elusivo;

2. La C.T.P. di Varese ha accolto il ricorso. La C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) la omessa motivazione su fatti controversi e decisivi della controversia (brevissimo lasso di tempo fra donazione e vendita, rapporto di parentela fra i due soggetti; soggezione alla donazione della sua quota di 1/2, corrispondenza fra valore dichiarato della donazione e valore della vendita) che renderebbero evidente l’intento elusivo; b) falsata applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. B (T.U.I.R.), come modificato dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 1, lett. F, del D.Lgs. n. 223 del 2006, art. 37, comma 38, e art. 39;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente fondato in quanto la motivazione della CTR risulta carente nella valutazione degli elementi sicuramente rilevanti cui fa riferimento il primo motivo di ricorso e in quanto l’interpretazione della CTR della normativa fiscale di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 38 e 39 risulta carente e fuorviante;

2. il ricorso sia da ritenersi pertanto palesemente fondato;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Lombardia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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