Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9580 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 25/05/2020), n.9580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29047/2018 proposto da:

A.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Ennio Cerio, che lo rappresenta e difende in forza di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, A.A. cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Campobasso – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente, nato in Pakistan, nel villaggio di (OMISSIS), provincia del Punjab, di religione musulmana-sunnita, etnia punjabi, aveva raccontato di appartenere a una famiglia di contadini, che si era trasferita a (OMISSIS); che nel dicembre del 2015 l’imam della sua moschea, A.S., persona molto rispettata, gli aveva chiesto di ospitare in casa sua quattro persone; di essersi accorto che le loro valigie erano zeppe di armi; di essersi allarmato e di aver quindi chiamato la Polizia; che questa era intervenuta, intimando ai talebani di uscire; che ne era scaturito uno scontro a fuoco in cui erano rimasti uccisi due poliziotti e due terroristi, mentre gli altri erano riusciti a darsi alla fuga; che l’imam era stato arrestato; che aveva successivamente ricevuto lettere minatorie con minacce di morte nei suoi confronti; che vi era stato un attacco armato alla sua abitazione, di cui aveva fatto le spese suo fratello; che la denuncia non era servita a nulla perchè gli aggressori si erano dileguati; di essere quindi fuggito per sottrarsi agli attacchi alla volta della Libia, da cui aveva raggiunto l’Italia a maggio del 2017.

Con decreto del 28/8/2018, il Tribunale di Campobasso Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso A.A., con atto notificato il 25/9/2018, svolgendo un motivo.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per il mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria che incombe sul Giudice.

1.1. L’asserita inverosimiglianza del racconto non costituisce ragione di esclusione della protezione sussidiaria in caso di rischio di danni gravi scaturenti da situazioni di violenza indiscriminata da conflitto armato interno.

L’osservazione non attinge la ratio decidendi del provvedimento impugnato da cui esula qualsiasi riferimento alla non credibilità soggettiva del richiedente asilo.

1.2. Per il ricorrente la carenza di indagine e la conseguente violazione dell’art. 8, predetto si poteva cogliere dalla genericità delle informazioni relative alla condizione generale del Pakistan, indicate alla pagina 2 del decreto.

Non era a tal fine sufficiente il riferimento al più recente report del Ministero degli Affari Esteri, che non poteva che riferirsi al sito (OMISSIS) i cui dati non erano riferibili che ai turisti e cittadini stranieri.

La doglianza del ricorrente è del tutto generica e sconfina evidentemente nel merito delle valutazioni delle acquisizioni istruttorie, insindacabile in sede di legittimità.

Nè il Tribunale si è sottratto al c.d. “dovere di collaborazione istruttoria”, sancito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo cui ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, richiamato dall’art. 35 bis, comma 9, dello stesso decreto, secondo il quale per la decisione il giudice si avvale anche delle predette informazioni aggiornate sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza.

1.3. Il provvedimento impugnato indica infatti quale fonte informativa il più recente report del Ministero degli Affari Esteri del febbraio 2018 e accredita tale risultanza con la conferma che quest’assunto aveva recentemente ricevuto da alcune sentenze di questa Corte di Cassazione.

Secondo tali fonti non vi era nel Pakistan una situazione di conflitto armato interno e la violenza dovuta all’azione di forze terroriste affliggeva solo alcune zone circoscritte del Paese diverse da quella di provenienza del ricorrente.

Il ricorrente assume che il sito consultato fosse il sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri e che tale fonte fosse inidonea a fornire valide informazioni sui pericoli corsi nell’area territoriale interessata perchè riferibile solo a cittadini e turisti stranieri.

La censura non è condivisibile sia perchè dal provvedimento impugnato non risulta affatto che il rapporto del Ministero degli Esteri oggetto di consultazione fosse quello del sito “(OMISSIS)”, come si limita ad ipotizzare il ricorrente; sia perchè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, indica anche il Ministero degli Esteri fra le fonti informative qualificate.

Questa Corte, recentemente, con le ordinanze della 1 sezione del 29/3/2019 n. 11106 e dell’8/10/2019 n. 25104 ha avuto modo di considerare priva di pregio la deduzione difensiva secondo la quale la fonte del Ministero degli Affari Esteri in questione non sarebbe dotata della stessa affidabilità della quale godrebbero altri serbatoi conoscitivi (quali quelli messi a disposizione da organismi internazionali quali Amnesty International, Institute for Economics and Peace, Human Rights Watch), di modo che l’Autorità giudiziaria non potrebbe giovarsi delle informazioni circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione internazionale da essa desunte.

E’ stato al proposito osservato che l’analisi dell’enunciato normativo, che giustappone il Ministero degli Affari esteri all’UNHCR, all’EASO, ad altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, depone già per la piena equiparazione dei dati conoscitivi forniti dal Ministero degli Affari Esteri a quelli tratti dalle altre fonti qualificate enumerate nel richiamato contesto dispositivo.

Tale rilievo testuale trova sostegno anche in altri indici normativi: il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 bis – introdotto dal D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018 – ha attributo proprio al Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, il compito di adottare, con decreto, l’elenco, suscettibile di essere aggiornato nel tempo, dei Paesi di origine sicuri, valutati come tali sulla base dei criteri di cui al comma 2, stesso articolo; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 1, nell’assegnare alla Commissione nazionale per il diritto di asilo il compito della costituzione e dell’aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione sociopolitico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, ha disposto che tale organismo mantenga rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri sulla base della possibilità di tale dicastero di usufruire di notizie, affidabili ed aggiornate, sulla situazione interna dei Paesi di origine dei richiedenti la protezione internazionale perchè attinte direttamente non solo dalle rappresentanze diplomatiche dello Stato accreditate presso i Paesi esteri, ma anche da fonti governative di quei paesi e da privilegiati canali informativi internazionali.

1.4. In ogni caso, il ricorrente aggiunge che le stesse situazioni rilevavano anche ai fini della richiesta di protezione umanitaria, al cui proposito il Tribunale si era limitato a valutare solo l’assenza di legami familiari e di patologie, non considerando la situazione di insicurezza dell’area di provenienza.

La doglianza, articolata solo in negativo rispetto alla statuizione impugnata senza l’indicazione di fattori di vulnerabilità soggettiva trascurati, è espressa in termini del tutto generici ed astratti e risulta argomentata solo relativamente alla situazione generale del Paese di provenienza, senza alcun adeguato riferimento alla situazione personale di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo e tantomeno alla sua situazione di integrazione in Italia.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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