Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9580 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

T.M. e S.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 133/28/07 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 19 settembre 2007, depositata il 5

ottobre 2007, R.G. 1644/07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 3 dicembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto espresso dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso delle ritenute IRPEF e della relativa addizionale indebitamente pagate dal 17 agosto 1995 alla data del 20 luglio 2000 di presentazione dell’istanza di rimborso proposta dal dante causa delle odierne ricorrenti T.O., titolare di pensione integrativa a carico del fondo interno INPS. E’ stato rivendicato il diritto al beneficio dell’esenzione Irpef per la quota di prestazione periodica erogata, eccedente l’87,50% dell’ammontare corrisposto mentre l’INPS aveva effettuato la ritenuta sull’intero ammontare contribuente contesta. L’Ufficio eccepisce;

2. La C.T.P. di Roma ha accolto il ricorso. La C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione: a) violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37. L’Agenzia formula il seguente quesito di diritto: se la richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF eseguite, come sostituto di imposta, dall’INPS sulle prestazioni pensionistiche trovi la sua disciplina nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e non possa pertanto trovare applicazione – contrariamente a quanto ritenuto dai giudici a quibus – la norma dell’art. 37 del medesimo D.P.R., che riguarda esclusivamente le ritenute operate dalle amministrazioni statali, e se conseguentemente l’istanza di rimborso di quanto illegittimamente trattenuto dall’INPS, su somme corrisposte a titolo di previdenza integrativa presentata con atto spedito il 20 luglio 2000, sia da ritenersi tardiva con riferimento alle ritenute operate prima del 18 novembre 1997;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente fondato in quanto in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'”an” o al “quantum” del tributo, mentre il termine ordinario di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. (Cassazione civile, sezione 5^, n. 24552 del 11 novembre 2006);

2. inoltre in tema di rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria. Per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza (Cassazione civile, sezione 5^, n. 16853 del 16 luglio 2009);

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

 

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