Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 958 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 17/01/2020), n.958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32167-2018 proposto da:

D.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO n.

4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVAMBATTISTA

FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 1141/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato presso la Corte di Appello di Roma, successivamente riassunto innanzi la Corte di Appello di Perugia a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale del primo giudice, l’odierno ricorrente invocava l’indennizzo per irragionevole durata del processo in relazione ad un giudizio svoltisi innanzi la Corte di Appello di Roma.

Si costituiva il Ministero della Giustizia resistendo alla domanda.

Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia accoglieva l’istanza, condannando il Ministero al pagamento della somma di Euro 1.800 in favore del ricorrente, nonchè delle spese di lite liquidate in Euro 405 oltre accessori.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione D.M.C. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014, perchè la Corte di Appello di Perugia avrebbe liquidato le spese del giudizio di merito in misura inferiore al minimo previsto dalla vigente tariffa.

La doglianza è fondata.

Come indicato dal ricorrente nell’illustrazione del motivo di censura (cfr. pagg.2 e 3 del ricorso) applicando lo scaglione di valore compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200, in ragione dell’entità della somma liquidata dalla Corte territoriale come equo indennizzo, i compensi minimi per le varie fasi del procedimento sono, rispettivamente, Euro 255 per la fase di studio, Euro 255 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisoria, per un totale di Euro 1.198,50 superiore a quanto in concreto riconosciuto dalla Corte umbra nella decisione impugnata.

In continuità con i recenti orientamenti giurisprudenziali di questa Corte il Collegio ritiene che il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che prevede che ai fini della liquidazione delle spese processuali il giudice tenga conto “dei valori medi indicati dalle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento” vada interpretato nel senso che all’espressione “di regola” si debba attribuire un duplice significato. Da un lato, la disposizione conferma il potere-dovere del giudice di determinare le spese processuali, all’interno degli ordinari limiti minimo e massimo previsti dalla norma, facendo riferimento ai parametri generali indicati in apertura della disposizione (caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, nel risultato conseguito, numero e nella complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate). Dall’altro lato, essa impone l’adozione di una specifica motivazione soltanto per l’eventualità in cui il giudice ritenga di superare i predetti limiti ordinari di aumento e diminuzione (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 29446 del 15/11/2018 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 17667 del 05/07/2018, entrambe non massimate).

Del resto, le tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014: non prevedono valori minimi e massimi, ma soltanto un parametro di riferimento medio, che se da un lato -come questa Corte ha già affermato- non costituisce un vincolo alla determinazione delle spese processuali (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv.642544; Cass. sez.6-3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv.646828; Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 29606 dell’11/12/2017, Rv.647183) tuttavia rappresenta, nel sistema delineato dal citato dalla richiamata normativa, un criterio di massima dal quale il giudice si può discostare nei limiti indicati dal decreto, art. 4, tenendo conto degli elementi ivi indicati e fornendo, ove necessario, adeguata motivazione.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha riconosciuto al ricorrente l’importo di Euro 405, inferiore ai valori minimi previsti dalla tariffa applicabile, senza fornire alcuna motivazione circa il superamento della percentuale di riduzione massima prevista “di regola” dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4.

Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, tanto per la rideterminazione delle spese di lite relative al giudizio di merito che per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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