Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 958 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. I, 17/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 17/01/2011), n.958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FALERIA 37, presso l’avvocato MAZZEO ASSUNTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE PIETRO GINO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

21/11/2007, n. 52334/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

La Corte:

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che P.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo avverso il decreto della Corte d’appello di Roma del 21.11.07 con cui veniva rigettato il ricorso per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in quanto lo stesso era stato presentato in data 8.5.06 quando il giudizio si era gia’ concluso con un conciliazione in data 14.4.06;

che il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente assume l’erroneita’ della pronuncia che ha rigettato la domanda in quanto la causa si era conclusa con conciliazione senza che fosse stata emanata alcuna sentenza.

Il motivo e’ manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il diritto all’equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 e segg. puo’ essere fatto valere, in ipotesi di giudizio definito con transazione stragiudiziale, con riferimento al protrarsi irragionevole della durata della controversia per il tempo anteriore al momento in cui la transazione rifluisce sul processo con declaratoria di cessazione della materia del contendere o provvedimento di estinzione. (Cass. 5398/05).

A tale proposito risulta erronea l’affermazione contenuta nel decreto secondo cui, non essendovi stata emanata nel giudizio presupposto alcuna sentenza non poteva darsi luogo ad equo indennizzo. Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione . La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterra’ nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione ,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA