Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9579 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Z.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 75/2/07 della Commissione tributaria regionale

di Bologna, emessa e depositata il 12 novembre 2007, R.G. 536/07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di 2010 consiglio

del 25 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 3 dicembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della Z. della cartella di pagamento emessa sulla base di iscrizione a ruolo conseguente agli accertamenti degli Ispettori INPS che avevano consentito di verificare l’assunzione di una lavoratrice a partire dal (OMISSIS) senza registrazione della stessa nei libri paga obbligatori. L’irrogazione della sanzione era commisurata alla presunzione di legge secondo cui l’inadempimento deve essere fatto risalire all’inizio dell’anno in corso.

2. La CTP di Forlì ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo sussistente la prova di un pregresso rapporto con altro datore di lavoro sino alla data del 18 giugno 2003.

3. La C.T.R. dell’Emilia Romagna ha confermato la decisione di primo grado;

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo insufficiente motivazione sulla circostanza per cui non vi era alcuna prova che la lavoratrice fosse stata impiegata presso terzi nel periodo ricompreso fra il 1 gennaio e l’8 giugno 2003 b) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 1992, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 73 del 2002, del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quater, commi 9, 11, 13 convertito in L. n. 608 del 1996 e del D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 2;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente infondato in quanto la decisione della C.T.R. appare sostenuta da una congrua motivazione che al fine di escludere l’inizio del rapporto lavorativo dall’inizio dell’anno di accertamento dell’infrazione valorizza non solo il dato non controverso della esistenza di un rapporto di lavoro con un altro datore nel periodo dal 9 giugno al 18 giugno ma anche l’altro elemento per cui il lavoro svolto dalla lavoratrice non registrata per conto della Z. si riferiva a una attività specificamente stagionale in località balneare; sotto il profilo della pretesa violazione di norme il secondo motivo di ricorso non coglie la ratio della decisione impugnata come risulta dalla stessa lettura del quesito di diritto e si traduce in una affermazione di assoluta irrilevanza delle dichiarazioni del lavoratore irregolarmente assunto che non risulta dal testo della normativa citata;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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