Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9579 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 12/04/2021), n.9579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10060-2019 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA M.M. E P. SS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MIGNOLLI LUCA;

– ricorrente –

contro

T. VIVAI AGRICOLA DI T.M., B. E D. SS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 11, presso lo studio

dell’avvocato POLICE ARISTIDE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. La società agricola M.M. e P. s.s. proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Trento che le aveva ingiunto il pagamento di Euro 9.900, quale corrispettivo della fornitura di 3.000 piante di melo, piante che secondo l’opponente al momento della consegna presentavano zero o pochi rami anticipati, con numerose lesioni sulla corteccia causate dalla grandine; l’opponente chiedeva quindi la revoca del decreto, la riduzione del prezzo a complessivi Euro 3.300 e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte T. Vivai di T.M. B. e D. s.s. al risarcimento del danno derivato dalla mancata fruttificazione delle piante per un anno e dalla moria di un centinaio di piante. Con sentenza del 10/15 giugno 2017 il Tribunale di Trento revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente a pagare alla T. Vivai Euro 5.394. Per quanto interessa il presente giudizio, il Tribunale ha accertato che, se le piante oggetto del contratto dovevano essere ricondotte alla categoria “astone con rami anticipati”, le piante vendute erano da ricondursi alla categoria dell'”astone di sei mesi” con ferite di grandine.

2. T. Vivai ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Trento – con sentenza 11 ottobre 2018, n. 228 ha parzialmente accolto il gravame e ha condannato la società agricola M. a pagare alla T. Vivai la somma di Euro 8.700. Il giudice d’appello ha ritenuto che il numero dei rami, ritenuto determinante dal primo giudice, era invece del tutto secondario, valendo a fare salire il prezzo della pianta e non già a collocarla in una diversa categoria merceologica; inoltre il minore numero dei rami non aveva pregiudicato la coltura cui le piante erano destinate, sicchè risultava evidente che le piante, il cui valore di mercato come “astoni con rami anticipati” sarebbe stato di Euro 4,16 erano state vendute a un prezzo convenientemente ridotto, ovvero Euro 3,00 ciascuna, per la presenza di ferite da grandine.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società agricola M.M. e P. s.s.

Resiste con controricorso la società T. Vivai di T.M. B. e D. s.s..

La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in un motivo, che contesta “ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa fatti controversi e decisivi risultanti dalla consulenza tecnica d’ufficio”: la Corte d’appello, omettendo una completa disamirfla del contenuto della consulenza tecnica d’ufficio e, quindi, non considerando fatti controversi e decisivi, è pervenuta a conclusioni opposte rispetto al Tribunale, classificando le piante vendute come “astoni con rami anticipati”.

Il motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in una censura della valutazione operata dalla Corte d’appello della consulenza tecnica d’ufficio (v. gli estratti della consulenza riportati alle pp. 5 e 7 del ricorso), valutazione che spetta al giudice di merito e che non è censurabile, ove motivata, da questa Corte di legittimità (al riguardo si veda, da ultimo, Cass. 12387/2020).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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