Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9578 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2/07 della Commissione tributaria regionale

di Bologna, emessa e depositata il 24 settembre 2007, R.G. 2903/06;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 3 dicembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del G. dell’avviso di irrogazione sanzioni relativo all’impiego di lavoratori dipendenti non risultante da scritture o altra documentazione obbligatoria. Il G. ha eccepito l’illegittimità costituzionale della norma che aveva costituito il presupposto dell’applicazione delle sanzioni (L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3), ha dedotto l’infondatezza dell’irrogazione e chiesto comunque di essere rimesso in termini per il pagamento di un quarto della sanzione irrogata;

2. La C.T.P. di Ravenna ha accolto parzialmente il ricorso commisurando le sanzioni al periodo lavorativo dichiarato dai lavoratori. La C.T.R. in riforma parziale della sentenza di primo grado ha ridotto ad un quarto le sanzioni;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 1992, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, e degli artt. 2697 e 2729 c.c.; b) la omessa motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo e cioè l’assolvimento dell’onere della prova relativamente alla diversa decorrenza del rapporto di lavoro non dichiarato rispetto alla data presunta, sia pure iuris tantum, per legge; e) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 56 e dell’art. 324 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 comma 3;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente fondato in quanto la decisione della C.T.R. appare apodittica nella motivazione relativa al punto cruciale della controversia e cioè la prova della decorrenza del rapporto di lavoro non denunciato. Inoltre la CTR ha pronunciato su un capo della decisione di primo grado che non era stato investito dall’appello incidentale pervenendo peraltro a una decisione in contrasto con il disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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