Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9578 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 12/04/2021), n.9578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6884-2019 proposto da:

2C SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo

studio dell’avvocato DELLA VALLE CRISTINA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LAVATELLI MARIO, LATORRACA

VINCENZO;

– ricorrente –

contro

HYDRONIT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUNARDI ERMANNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2018 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. La Hydronit srl proponeva opposizione avverso il decreto del Giudice di pace di Como che le aveva ingiunto il pagamento di Euro 2.795,10 in favore della società 2C Service srl, quale corrispettivo per interventi sul sistema informatico dell’opponente svolti negli anni 2012 e 2013. L’opponente lamentava il malfunzionamento del programma fornito da controparte e l’inefficacia degli interventi dalla medesima posti in essere; in via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte a restituire quanto già pagato e al risarcimento del danno. Il Giudice di pace, ritenendo non provato l’inadempimento di 2C Service, con sentenza n. 1062/2015 rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.

2. Hydronit ha impugnato la pronuncia e il gravame è stato accolto dal Tribunale di Como, che con sentenza 18 luglio 2018, n. 1094 ha revocato il decreto ingiuntivo, condannato Hydronit a pagare l’importo di Euro 66,55 e ha rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione e di risarcimento del danno fatta valere dall’opponente.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione 2C Service srl.

Resiste con controricorso Hydronit srl.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in un motivo, che contesta “apparenza della motivazione, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione dell’art. 1227 c.p.c., comma 1”: la motivazione, “fondandosi su mere supposizioni, è solo apparente”.

Il motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in una richiesta, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità, di rivalutazione degli elementi probatori del processo, in particolare delle dichiarazioni del testimone C.F.; quanto poi alla contestazione della presenza di contraddizioni nelle argomentazioni avanzate dal Tribunale, va ricordato che “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6″ (così Cass. 23940/2017).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 1.600, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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