Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9575 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 12/04/2021), n.9575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28660-2019 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Di

Zenzo e Davide Dei Cas, con studio in Roma, via Appennini n. 60;

– ricorrente –

contro

B.L. e B.I., rappresentate e difese dall’avvocato

Antonio Sala Della Cuna con studio in Grosotto (VA) via Statale n.

83;

– controricorrenti –

E contro

BA.LI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1886/2019 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– B.M. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che in parziale riforma della pronuncia di prime cure aveva respinto la domanda da lui proposta per ottenere il rilascio della parte di mappale n. (OMISSIS) occupata dal terrazzo realizzato dalle convenute B.I. e Ba.Li.;

– per meglio comprendere B.M. aveva originariamente chiesto nei confronti di B.I. e Ba.Li. – comproprietarie del mappale (OMISSIS) ed a favore del quale esisteva una servitù di passaggio pedonale sul mappale (OMISSIS), di proprietà dell’attore e della madre Ca. Ma. Ri. – l’accertamento che nella seconda metà degli anni 2000 le convenute avevano invaso una porzione del mappale 21 edificando una soletta di calcestruzzo a sostegno di una terrazza, originariamente di minori dimensioni ed in legno realizzata sul mappale di loro proprietà e che successivamente, nel 2011, avevano costruito un terrapieno con muraglione di sostegno, realizzando in tal modo una rampa di accesso carraio al fabbricato esistente sul mappale 22;.

– si erano costituivano le convenute che avevano eccepito che la terrazza costituiva un mero rifacimento di quella di legno preesistente da lungo tempo e di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenerla;

– le convenute chiedevano, in via incidentale, al fine di ottenere il rigetto delle domande attoree, l’accertamento di una servitù di passo carraio costituitasi per destinazione del padre di famiglia o acquistata per usucapione o l’acquisto per usucapione dell’intera area circostante e mappali di loro proprietà, n. (OMISSIS) e (OMISSIS);

– l’adito Tribunale di Sondrio accoglieva entrambe le domande attoree, condannando le convenute al risarcimento dei danni mentre la Corte d’appello di Milano, per quanto ancora di interesse, in accoglimento del gravame proposto dalle convenute ha respinto la domanda riguardante la demolizione della terrazza in muratura;

– la corte milanese ha osservato che la circostanza del rifacimento della terrazza con dimensioni diverse e maggiori di quella preesistente costituiva un fatto costitutivo del diritto dell’attore ad ottenere la condanna alla rimozione, con la conseguenza che era onere di parte attrice dimostrare che essa era stata rifatta con dimensioni maggiori di quella preesistente; la mancata dimostrazione di tale circostanza comportava, dunque, il rigetto della relativa domanda attorea;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da B.M. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c., cui resistono con controricorso B.I. e Ba.Li.;

– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il motivo di ricorso con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge e segnatamente dell’art. 2697 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che incombesse sull’attore la prova dell’ingrandimento della terrazza realizzata dalle convenute, è fondato;

– ai sensi dell’art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”;

– l’applicazione della disposizione sulla distribuzione dell’onere della prova alla domanda avente ad oggetto il diritto del proprietario al rispetto da parte del confinante delle distanze legali fra costuzioni si atteggia nel senso che il proprietario che ne lamenti la violazione a causa della realizzazione di un’opera su un fondo limitrofo è tenuto a dare prova sia del fatto della costruzione che di quello della dedotta violazione;

– una volta che l’attore ha assolto al summenzionato onus probandi, è il convenuto che, come nella presente causa, deduca di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere la terrazza in muratura sull’assunto che si tratta di mero rifacimento di quella preesistente, a dovere provare l’identità fra la nuova e la vecchia struttura (cfr. Cass. n. 15041/2018);

– poichè nel caso di specie la circostanza che sia stata realizzata la terrazza in muratura, in luogo di quella preesistente in legno, sconfinante sul mappale 21 non è contestata dalle convenute, è onere delle stesse provare che le dimensioni della nuova opera sono le stesse di quella preesistente gravante sul mappale n. 21;

– la fondatezza del motivo, comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza d’appello in relazione ad esso, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinchè riesamini il gravame alla luce dei richiamati principi di diritto e provveda, altresì, alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile-2, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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