Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9574 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ACEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimato –

e contro

B.F., D.F.P., F.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio

dell’avvocato MELITI MARCO, che li rappresenta e difende, giusta

procura speciale in atti;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 7877/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2006 R.G.N. 5890/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato MELITI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 maggio 2000, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva le domande proposte da B.E., B.F., D.F.P. e F.D., dirette ad ottenere la condanna della ACEA spa, presso cui avevano lavorato, all’inserimento, nella base di computo del TFR, della indennita’ di presenza e dell’assegno fisso del 14%, della indennita’ oltre le 11 ore e dell’indennita’ di trasferta.

Rigettava, invece, la domanda riconvenzionale, proposta dalla societa’, avente ad oggetto la restituzione da parte dei ricorrenti delle somme percepite a titolo di incidenza sulla indennita’ di presenza delle quote di’ indennita’ di contingenza maturate dal 10.2.

1977 alla risoluzione dei ciascuno dei rapporti di lavoro; cio’ in quanto, il diritto doveva ritenersi estinto per prescrizione relativamente al periodo 1.2.1977 – 28.2.1986 e non fondata la richiesta per il periodo successivo al febbraio 1986, sulla base degli accordi sindacali sottoscritti dalla stessa Acea.

Avverso tale decisione proponeva appello la ACEA, contestandola sotto vari profili.

Con sentenza del 15 novembre 2005 – 27 febbraio 2006, l’adita Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che nessuna delle censure mosse alla decisione del primo Giudice inficiavano la correttezza della pronuncia, avendo tutte le indennita’ in oggetto, caratteristiche tali da giustificare, secondo legge, l’inclusione nel richiesto computo.

Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale, la stessa andava disattesa sulla base dell’accordo del 9 ottobre 1986 – e di quelli successivi- contenente la comune volonta’ delle parti stipulanti di continuare ad includere nell’indennita’ di presenza l’indennita’ di contingenza.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’ACEA spa con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Gli intimati B.F., D.F.P. e F.D., con esclusione di B.E., hanno depositato procura speciale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la spa ACEA, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1986, n. 38 (art. unico) e della L. 13 luglio 1990, n. 191, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che la Corte d’Appello sarebbe incorsa in dette violazioni nell’aver ritenuto che per il periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 38 del 1986 (e anche tenendo conto dell’intervento della Corte Cost. n. 124/91 quanto all’illegittimita’ “sopravvenuta” del D.L. n. 12 del 1977, art. 2 e all’eliminazione del cd. “blocco della contingenza” a decorrere dal 28 febbraio 1986) le quote di indennita’ di contingenza sull’indennita’ di presenza fossero dovute ai dipendenti ACEA, negando percio’ il diritto di quest’ultima alla ripetizione. Sul punto la sentenza impugnata – sempre secondo la ricorrente – non avrebbe motivato o, per lo meno, avrebbe offerto una motivazione inappagante avulsa dal dato normativo. Il motivo e’ infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8232 del 2002, richiamata dalla stessa societa’ ricorrente, hanno affermato il principio secondo cui “l’accertamento dell’eventuale persistenza dell’efficacia di clausole contrattuali collettive originariamente valide ma successivamente divenute nulle per contrasto con le sopravvenute norme imperative sul cosiddetto blocco di contingenza di cui al D.L. 1 febbraio 1977, n. 12 (convertito dalla L. 31 marzo 1977, n. 91), norme, queste, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 1991, limitatamente al periodo successivo all’entrata in vigore della L. 26 febbraio 1986, n. 38, non pone un problema di reviviscenza, in quanto gli accordi o contratti collettivi ancora vigenti a tale data e non conformi al disposto di cui alla L. 26 febbraio 1986, n. 38, art. 1, comma 1, seconda patte debbono ritenersi nulli, a norma del medesimo art. 1, comma 2 di detta legge” (Cass. Sez. Un. 6 giugno 2002 n. 8232).

Con detta sentenza e’ stato tra l’altro precisato che: “il nuovo quadro normativo in materia, nel limitare la maggiore compressione dell’autonomia contrattuale collettiva a quella “vigente”, sembra trovare la sua ratio in una sorta di “azzeramento” della medesima ove non conforme al suo dettato, salvo, “per il futuro, il possibile intervento di nuovi accordi collettivi contenenti una disciplina diversa, eventualmente piu’ favorevoli ai lavoratori” (cosi’ Corte Cost. sent. N 124 del 1991 cit.)”.

E’evidente, quindi, che la nullita’ riguarda soltanto gli accordi o contratti collettivi ancora vigenti alla data di entrata in vigore della L. n. 38 del 1986 e non anche gli accordi successivi (come quello in esame del 9-10-1986 – in tal senso v. Cass. n. 25943/05), fatti salvi dalla norma, come precisato dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite di questa Corte. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno contenute come in dispositivo, avendo il difensore dei lavoratori B.F., D.F.P. e F.D. partecipato alla sola discussione senza avere presentato controricorso.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di B.F. D.F. e F. delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre accessori; nulla per le spese riguardo a B.E..

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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