Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9574 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 25/05/2020), n.9574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26915/2018 proposto da:

D.M.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Ennio Cerio che lo rappresenta e difende in

forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, D.M.O., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Campobasso Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente, nato e vissuto in Senegal, proveniente da (OMISSIS) nella regione del Casamance, di religione musulmana, etnia peul, aveva raccontato di essere sposato con due figli e che la sua famiglia viveva in Guinea; che nell’aprile del 2015 un gruppo di ribelli aveva fatto irruzione nel negozio della madre e l’aveva uccisa, al pari della sorella maggiore; che la sorella minore, riconosciuti gli aggressori, aveva sporto denuncia; che la polizia aveva arrestato i malviventi; che, temendo vendette, aveva lasciato il Paese con le sorelle.

Con Decreto del 10/8/2018, il Tribunale di Campobasso Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso D.M.O., con atto notificato il 7/9/2018, svolgendo un motivo. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sotto il profilo del dovere del giudice di cooperazione istruttoria.

1.1. In particolare, secondo il ricorrente, l’asserita inverosimiglianza o contraddittorietà del racconto non può esser motivo di esclusione della protezione sussidiaria, allorchè nel Paese di origine sia in atto un conflitto armato interno che assurge al livello di violenza indiscriminata per i civili.

Tale considerazione non attinge la ratio decidendi del provvedimento impugnato, perchè il Tribunale, dopo aver ritenuto assai generico e inverosimile il racconto del richiedente asilo (nella prima parte del p. 2, di pag. 3), nella seconda parte dello stesso p. 2, pag. 3, ha comunque considerato la situazione socio-politica della zona di provenienza del ricorrente, evidentemente ai fini di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), escludendo l’attuale sussistenza di un conflitto armato interno al livello di guerra civile.

1.2. Secondo il ricorrente, le informazioni raccolte dal Tribunale circa la condizione generale del Senegal erano del tutto generiche con conseguente carenza di indagine e violazione dell’obbligo di legge.

Le stesse circostanze rilevavano inoltre ai fini della richiesta protezione umanitaria.

La doglianza del ricorrente è completamente generica e sconfina evidentemente nel merito delle valutazioni delle acquisizioni istruttorie, insindacabile in sede di legittimità.

Nè il Tribunale si è sottratto al c.d. “dovere di collaborazione istruttoria”, sancito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo cui ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, richiamato dall’art. 35 bis, comma 9, dello stesso decreto, secondo il quale per la decisione il giudice si avvale anche delle predette informazioni aggiornate sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza.

Il provvedimento impugnato indica infatti quale fonte informativa un rapporto di Amnesty International del 2018.

2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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