Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9574 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 12/04/2021), n.9574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25417-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Giuseppe Mazzini n. 112, presso lo studio dell’avvocato Paolo Loria,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCTOR SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 440/2019 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– M.R., quale cessionaria del relativo credito intervenuto con la società Sirio s.r.l., ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha respinto il suo gravame avverso la sentenza di primo grado;

– il processo trae origine dalla citazione in giudizio notificata dalla società Sirio s.r.l. a Proctor s.p.a. quale soggetto subentrato di fatto a Praxis nel contratto di organizzazione e gestione di telemarketing concluso nell’agosto 2007 e con il quale l’attrice era stata incaricata di svolgere la suddetta attività; sulla premessa in fatto dell’illegittimità del recesso ad nutum comunicato dalla società Proctor, la Sirio ha chiesto la condanna della convenuta Proctor al pagamento di somme in forza delle previsioni contrattuali sul compenso fisso e su quello variabile presenti nell’originario accordo;

– si costituiva la convenuta Proctor che escludeva la cessione del contratto originario, in considerazione della circostanza che l’originario contratto prevedeva la forma scritta per qualunque modifica o integrazione, mentre era pacifica la forma verbale dell’accordo intervenuto fra Sirio e Proctor;

– Proctor deduceva, inoltre, che l’intervenuto nuovo contratto verbale tra le parti in causa, era da ritenersi a tempo indeterminato sicchè il recesso era comunque consentito senza indennità così come non erano dovute le altre somme reclamate dall’attrice;

– all’esito del giudizio di primo grado, interrotto a seguito della cancellazione della Sirio e della riassunzione nei confronti della cessionaria M., l’adito Tribunale di Bologna accoglieva la domanda attorea seppure riconoscendo una somma inferiore a quella richiesta dalla società attrice;

-la corte d’appello felsinea, in totale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Proctor ha escluso l’applicabilità all’accordo contrattuale intervenuto fra le parti dell’art. 1671 c.c. ovvero dell’art. 2227 c.c. sull’assunto che il contratto verbale intervenuto fra le parti era a tempo indeterminato;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla M. sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva la società intimata Proctor s.p.a. in liquidazione;

– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto;

– il primo motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per non avere la corte d’appello considerato il giudicato interno formatosi sulla qualifica di appalto del rapporto contrattuale tra le parti è infondato;

– con il proprio appello incidentale Proctor aveva insistito “nell’accoglimento delle eccezioni e deduzioni sollevate in primo grado, volte a dichiarare non dovuto l’importo di Euro 6.627,30 riconosciuto all’attrice” (cfr. p. 6 della sentenza);

– sulla questione costituente il presupposto del credito azionato da Sirio (vale a dire, l’applicabilità del disposto dell’art. 1671 c.c. nel rapporto contrattuale verbalmente sorto tra Proctor e Sirio nel maggio 2008) non si era dunque formato alcun giudicato, essendo stata la stessa devoluta in appello.

– il secondo motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della disciplina dell’appalto e dell’art. 1373 c.c. in materia di disciplina generale dei contratti, per errata mancata applicazione delle norme sull’appalto e sul recesso unilaterale 1è inammissibile;

– la corte territoriale ha ritenuto sulla scorta delle risultanze processuali ammissibili che, in mancanza di prova della pattuizione di un termine di durata del contratto, l’eventuale contratto verbalmente stipulato doveva intendersi a tempo indeterminato;

– così statuendo non ha violato le norme sull’appalto ma ha argomentato che, ai fini della delibazione della domanda di pagamento svolta nei confronti di Proctor e non di Praxi, contraente del contratto scritto avente durata di un anno stipulato con Sirio il 31 agosto 2007, non vi erano i presupposti per l’applicazione delle previsioni contrattuali scritte intervenute fra Sirio e Praxi, le quali peraltro, non prevedevano alcun rimborso salvi casi eccezionali da disciplinare espressamente;

– avuto riguardo all’esito di entrambi i motivi il ricorso appare destinato al rigetto;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA