Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9573 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8030/2012 proposto da:

Comune di Cesarò, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 63, presso l’avvocato Foti

Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato Lo Re Calogero,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Associazione Regionale Allevatori della Sicilia – A.R.A.S., in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Patrizia

Montalbano, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1599/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CECE FILIPPO, con delega,

che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Comune di Cesarò ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1599/2011, depositata il 12 dicembre 2011 e notificata il 18 gennaio 2012, con la quale il giudice di seconde cure ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Palermo, che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’ente pubblico avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1728 del 2003, con il quale era stato intimato all’ente il pagamento della somma di Euro 19.032,74, a favore dell’Associazione Regionale Allevatori della Sicilia. Il ricorso è affidato a due motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. 2.1. Ed invero, è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa, che non possono neppure ricavarsi dai motivi di ricorso, i quali, in quanto deputati a esporre le linee difensive, anche ove alludano alle fasi del giudizio, non compiono una precisa enucleazione degli stessi, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. 31/01/2007, n. 2097; Cass. Sez. U. 22/05/2014, n.11308). Nel caso di specie, manca del tutto l’esposizione sommaria dei fatti della causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che il ricorrente dopo la riproduzione del dispositivo della sentenza di appello, espone direttamente i motivi di ricorso per cassazione.

2.2. Va osservato, poi, che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. 25/09/2009, n 20652; Cass. 6/06/2006, n. 13259). Nel caso concreto, invece, i due motivi di ricorso non operano alcun riferimento specifico – al di là di un generico richiamo alla pronuncia di appello ed ai capi di decisione impugnati.

3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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