Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9572 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. II, 29/04/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 29/04/2011), n.9572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Srl LIDIA TRASLOCHI (P. IVA (OMISSIS)) in persona del suo

amministratore e rappresentante pro tempore sig. L.M.;

rappresentata e difesa dall’avv. Cassano Pietro ed elettivamente

domiciliata con il medesimo presso lo studio dell’avv. Lopez Giovanni

in Roma, via C. Beccaria n. 84, giusta procura speciale in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

– Impresa ADRIAPACK di R.M. (P.IVA (OMISSIS))

rappresentata e difesa dall’avv. Larosa Nicola e domiciliata con il

medesimo presso lo studio dell’avv. Massimo Manfredonia in Roma,

Lungotevere Michelangelo 9, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barletta n. 90/05,

pubblicata il 5 marzo 2005 e notificata il 26 marzo 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso per

l’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Lidia Traslochi propose, opposizione innanzi al giudice di pace di Barletta avverso l’ingiunzione di pagare Euro 1.032,91, oltre interessi legali e spese di lite, in favore della impresa individuale Adriapack di R.M. che, in tal modo, aveva inteso far valere il residuo credito per fornitura di merci. L’ingiungente aveva allegato al ricorso, tra gli altri documenti, una fattura ed un assegno di L. 2.000.000, assumendo che era stato consegnato dalla debitrice a pagamento del dovuto e che, messo all’incasso, era tornato protestato. L’opponente nego’ di aver mai negoziato o emesso detto titolo di credito ed affermo’ di aver pagato il residuo credito — dell’importo sopra indicato – mediante consegna di somme in contanti: di cio’ chiese di dar prova per testi. La parte opposta si costitui’ e contrasto’ le difese avversarie nonche’ l’ammissibilita’ della richiesta istruttoria. Ammesse ed espletate le prove testimoniali di ambo le parti, l’adito giudicante pronunzio’ sentenza n. 428/2002, con cui respinse l’opposizione, ritenendo che la prova testimoniale dell’esponente, pur espletata, non fosse ammissibile e che, quella esclusa, l’ingiunto non avrebbe dato la dimostrazione di aver soddisfatto il credito.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Lidia Traslochi, facendo valere tre motivi; si e’ costituita la Adriapack con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilita’ dell’impugnazione per tardivita’ e, nel merito, la sua infondatezza;

ha altresi’ depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 — Recepisce la controricorrente che il ricorso, contenuto in un atto notificato il 20 settembre 2005, sarebbe inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 327 c.p.c.; contrasta dunque la tesi implicitamente sostenuta dalla Lidia Traslochi (nell’intestazione del ricorso infatti detta societa’ afferma che la sentenza non le sarebbe stata notificata “ex art. 170 c.p.c.”) secondo cui la notifica della sentenza, effettuata il 26 marzo 2005 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Barletta a’ sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve in quanto — come si ricava dalla precisazione contenuta nel ricorso — non effettuata in (OMISSIS), al domicilio eletto presso il difensore nominato innanzi al Giudice di Pace, l’avv. Michele Caporale del foro di Bari.

1/a – L’eccezione e fondata in quanto risulta dagli atti depositati dal procuratore del controricorrente che l’originario difensore della Lidia Traslochi, il ricordato avv. Michele Caporale, esercitava il proprio ufficio in (OMISSIS), compresa nella circoscrizione di (OMISSIS), mentre il giudice adito faceva parte della circoscrizione di (OMISSIS), essendone sezione distaccata, cosi’ che del tutto legittimamente la notifica della sentenza e’ stata effettuata presso la cancelleria del giudice di Pace, atteso che il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 si applica alla notifica di tutti gli atti del procedimento, ivi comprese le sentenze.

2 — Ne consegue che il ricorso per cassazione doveva essere notificato entro il 16 maggio 2005 (cadendo il 60.mo giorno di domenica) e non, come avvenuto, il 20 settembre 2005, risultando pertanto proposto fuori termine e quindi inammissibile.

3 — Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidandole in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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