Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9572 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 25/05/2020), n.9572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34709/2018 R.G. proposto da:

C.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. GOTTI Marco, presso il cui studio

legale, sito in Genova, alla piazza Oriani, n. 4, int. 1, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 412/02/2018 della Commissione tributaria

regionale della LIGURIA, depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta dal notaio C.M. in relazione ai tre atti di costituzione di servitù, dal medesimo rogati, da determinarsi in misura fissa per ciascun dei predetti atti, anzichè in misura proporzionale, come da quello applicata, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR respingeva l’appello del contribuente ritenendo corretto l’operato dell’amministrazione finanziaria.

2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è manifestamente inammissibile in quanto carente dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., limitandosi il ricorrente a considerazioni generiche, in qualche passaggio argomentativo anche scarsamente intellegibili, senza alcuna specificazione dei motivi di ricorso nè tanto meno delle argomentazioni in diritto che sarebbero in ipotesi viziate (cfr. Cass. n. 24298/2016).

Al riguardo va ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa quanto comprensibile enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. e non si risolva in una critica generica della sentenza impugnata (arg. da Cass. n. 19959 del 2014, n. 11603 del 2018) pertanto, “i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente – incidentale, come quello principale – ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il “devolutum” della sentenza impugnata” (Cass. n. 1479 del 2018).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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