Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9572 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.13/04/2017),  n. 9572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6235/2012 proposto da:

Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, (c.f. (OMISSIS)),

già Istituto Ospedaliero di Sospiro, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Antonio Bertoloni n. 35, presso lo Studio Biagetti, rappresentata e

difesa dagli avvocati Critelli Gregorio, Mirri Paolo Achille,

Cappella Federico, giusta procura speciale per Notaio Dott.

C.G. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria della Provincia di Piacenza, Regione Emilia

Romagna;

– intimate –

e contro

Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta

Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo

Magno n. 3, presso l’avvocato Gianni Saverio, rappresentata e difesa

dagli avvocati Fazio Domenico, Micele Antonella, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Azienda U.S.L. Piacenza, in persona del Direttore generale pro

tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli

avvocati Marco Cavallari e Orlando Sivieri, giusta procura in calce

al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus (c.f. (OMISSIS)),

già Istituto Ospedaliero di Sospiro, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Antonio Bertoloni n.35, presso lo Studio Biagetti, rappresentata e

difesa dagli avvocati Critelli Gregorio, Mirri Paolo Achille,

Cappella Federico, giusta procura speciale per Notaio Dott.

C.G. di (OMISSIS);

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 903/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 01/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MICHELETTA GIORGIO, con delega,

che si riporta al ricorso;

udito, per la controricorrente al ricorso incidentale Azienda San.

prov. Piacenza, l’Avvocato Sivieri che ha chiesto il rigetto;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Regione

Emilia Romagna, l’Avvocato Micele che si riporta al controricorso e

memoria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 9 novembre 1998, l’Istituto Ospedaliero di Sospiro conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cremona, la Regione Emilia Romagna e l’Azienda USL di Piacenza, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi legali moratori maturati in conseguenza della tardiva corresponsione, da parte dei suddetti enti, delle rette relative alle prestazioni erogate dall’Ospedale a favore di un paziente. Il Tribunale adito, con sentenza n. 131/2006, accoglieva la domanda.

2. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 903/2011, depositata l’1 agosto 2011, rigettava l’appello incidentale dell’Azienda USL di Piacenza, mentre accoglieva il gravame principale proposto della Regione Emilia Romagna. La Corte territoriale riteneva che il giudice di prime cure fosse incorso in extrapetizione ex art. 112 c.p.c., per avere riconosciuto all’Istituto Ospedaliero di Sospiro gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sebbene l’ente avesse richiesto in giudizio i soli interessi moratori ex art. 1224 c.c., comma 1, maturati in conseguenza della tardiva corresponsione della sorte capitale dovuta da parte della Regione Emilia Romagna e della AUSL di Piacenza.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS (già Istituto Ospedaliero di Sospiro) nei confronti della Regione Emilia Romagna e dell’Azienda USL di Piacenza, sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.pc.. Le resistenti hanno replicato con controricorso, contenente altresì, quello della Regione Emilia Romagna, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi del ricorso principale – che, per la loro evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente – la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1282 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. La ricorrente censura la sentenza di appello anzitutto per avere ritenuto che il giudice di prime cure fosse incorso in extrapetizione ex art. 112 c.p.c., per avere riconosciuto all’Istituto Ospedaliero di Sospiro gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sebbene l’ente avesse richiesto in giudizio i soli interessi moratori ex art. 1224 c.c., comma 1, maturati in conseguenza della tardiva corresponsione, da parte della Regione Emilia Romagna e della AUSL di Piacenza, delle rette relative alle prestazioni erogate dall’Ospedale a favore di un paziente.

La Corte territoriale avrebbe, invero, errato nella qualificazione degli interessi in questione, qualificandoli come moratori e rigettando, di conseguenza, la domanda di pagamento per difetto di costituzione in mora degli enti debitori, laddove l’attore avrebbe richiesto in giudizio “gli interessi legali moratori”, e non solo “gli interessi moratori”, ossia anche gli interessi legali corrispettivi, oltre tutto conseguenti alla sentenza di condanna del TAR Lombardia n. 918/1997, emessa il 16 maggio 1997, essendo evidente che le somme riconosciute con sentenza producono interessi di pieno diritto.

1.2. Le censure sono infondate.

1.2.1. Deve, invero, trovare applicazione, nella specie, il principio secondo cui in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicchè gli stessi – siano corrispettivi, compensativi o moratori – possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte interessata (cfr. Cass. 19/09/2016, n. 18292; Cass. 4/03/2004, n. 4423). Orbene, soltanto nel caso in cui la domanda di corresponsione degli interessi non sia accompagnata da alcuna particolare qualificazione, essa deve essere intesa come rivolta al conseguimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, sono dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, atteso che la funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma dovuta, mentre, nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, è quella compensativa. Deve, invece, riconoscersi carattere secondario alla funzione risarcitoria, propria degli interessi di mora, che presuppone l’accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora “ex lege” del debitore, e quindi la proposizione di un’espressa domanda, distinta da quella del pagamento del capitale (Cass. 15/10/2015, n. 20868; Cass. 23/01/2008, n. 1377).

1.2.2. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso concreto, la domanda attorea risulta inequivocabilmente proposta, in prime cure, con riferimento ai soli interessi moratori, avendo l’Istituto Ospedaliero di Sospiro inteso “conseguire, quanto meno, il risarcimento del danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 1 e cioè l’ammontare degli interessi legali sulle somme come sopra tardivamente corrispostegli” (ricorso, p. 7). E ciò in quanto – come si evince dall’impugnata sentenza – l’ente ospedaliero aveva “subito un danno notevole, rispetto alla suddetta somma capitale corrisposta tardivamente” (p. 6). Ebbene, è di tutta evidenza che lo specifico e reiterato riferimento al risarcimento del danno per il ritardo da parte degli enti debitori nel pagamento delle rette dovute, con il richiamo anche della norma di cui all’art. 1224 c.c., debba indurre ad escludere che ci si trovi in presenza di una domanda di pagamento di interessi non qualificata, tale da poter essere intesa come riferibile agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c..

1.2.3. Quanto alla decisione di condanna del giudice amministrativo, dalla quale sarebbe conseguita la debenza degli accessori in discussione, sub specie di interessi corrispettivi, si tratta di questione proposta per la prima volta in cassazione e, pertanto, è da considerarsi inammissibile (Cass. 11/11/2015, n. 23045). Ed invero, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 21/02/2006, n. 3664; Cass. 18/10/2013, n. 23675).

Nella specie, la questione della condanna da parte del TAR della Lombardia non risulta in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata, nè la ricorrente indica in quale atto del giudizio di appello la stessa sia stata – in ipotesi – affrontata.

1.3. I motivi suesposti non possono, pertanto, trovare accoglimento.

2. Con l’unico motivo di appello incidentale, la Regione Emilia Romagna denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. La ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia compensato, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e senza adeguata motivazione, le spese dei due gradi del giudizio di merito.

2.2. La censura è infondata.

2.2.1. Il testo dell’art. 92 c.p.c., applicabile alla fattispecie concreta è, difatti, quello originario, secondo il quale “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Orbene, l’indirizzo interpretativo più recente si è ormai consolidato nel senso che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile “ratione temporis” prima della modifica introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ancorchè motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità solo quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione sulle spese – che può anche desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito – tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass. 17/05/2012, n. 7763; Cass. 06/10/2011, n. 20457; Cass. 21/01/2013, n. 1371; 04/02/2015, n. 1997).

2.2.2. Nel caso di specie, la compensazione delle spese è stata motivata con riferimento alle “ragioni sottostanti la presente decisione, tenuto conto anche della qualità delle parti in causa”, formula che, richiamando le considerazioni giuridiche e di fatto contenute nella sentenza impugnata e la loro complessità, nonchè la natura pubblicistica degli interessi sottesi alla lite, induce a ritenere corretta l’operata compensazione.

2.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso.

3. Ne consegue che sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.

4. Concorrono giusti motivi, tenuto conto dell’esito finale del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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