Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9572 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 12/04/2021), n.9572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22750-2019 proposto da:

MIRA CAFE’ SRL, B.M. elettivamente domiciliati in Roma,

Via Antonio Gramsci, 14, presso lo studio dell’avvocato Domenico

Siciliano, rappresentati e difesi dall’avvocato Romana Perin;

– ricorrenti –

contro

SESTO CASA 2003 SAS D.M.L.S., rappresentato e difeso

dall’avvocato Gaetano Lombardo con studio in Busto Arsizio via XX

Settembre 19;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2019 del Tribunale di Varese, depositata il

22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la società Mi.Ra Cafè s.r.l. e B.M. impugnano per cassazione la sentenza d’appello emessa dal Tribunale di Varese il 22 gennaio 2019;

– per quanto ancora rileva, il Tribunale di Varese riformava la sentenza di prime cure che aveva condannato gli odierni ricorrenti al pagamento della provvigione per la mediazione immobiliare ed alle spese di lite, statuendo che nessuna attività di mediazione era stata svolta dalla Sesto Casa 2003 s.a.s. e compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con un unico motivo, cui resiste con controricorso Sesto Casa 2003 s.a.s.;

– entrambe le parti hanno depositato memoria;

– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta della relatrice;

– con il motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in materia di spese di lite, di cui agli artt. 91,92,112 e 132 c.p.c. nonchè la carenza di motivazione;

– si deduce, in particolare, l’erroneità della sentenza d’appello per avere disposto la compensazione integrale delle spese di lite nel doppio grado di giudizio sull’assunto della reciproca soccombenza per avere, da un canto, confermato il rigetto dell’eccezione preliminare di legittimazione passiva formulata dalla convenuta e, dall’altro, riformato nel merito la domanda attorea di pagamento della mediazione proposta dalla Sesto Casa 2003 s.a.s. rigettandola;

– la censura è fondata;

– la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse partì, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento mera mente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 21684 del 2013; id. n. 22381 del 2009);

– tale nozione di soccombenza reciproca non può essere utilizzata con riferimento all’esito sfavorevole dell’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal convenuto risultato vittorioso nella contestazione della fondatezza della pretesa attorea;

– l’accoglimento del motivo comporta che la sentenza impugnata va cassata in relazione ad esso, con rinvio al Tribunale di Varese, in persona di diverso magistrato, affinchè riesamini il gravame alla luce del richiamato principio di diritto e provveda altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Varese, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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