Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9571 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. II, 29/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 29/04/2011), n.9571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C., C.M. e N.R.R.

A., n.q. rispettivamente di amministratore e socio della

f.lli Modica Angelo e Giuseppe snc elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE

FURITANO, rappresentati e difesi dall’avvocato VALENTI MARIA

GABRIELLA;

– ricorrenti –

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA, DIPARTIMENTO

CORPO REGIONALE DELLE MINIERE, DISTRETTO MINERARIO CALTANISSETTA IN

PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CARICA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2005 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Cecilia Furitano con delega depositata in udienza

dell’Avv. Maria Gabriella Valenti difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con autonomi ricorsi depositati il 10-7-2000 G.C. C.M., nella qualità di amministratore e socio della “F.lli Modica Angelo e Giuseppe s.n.c.” e N.R.R., nella qualità di socia della medesima società, proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 7 del 6-6-2000, con la quale era stato loro intimato, in solido con la società, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 10.658,28, per violazione del combinato disposto della L.R. n. 127 del 1980, artt. 9 e 29 in relazione all’esercizio abusivo di cava non autorizzata, con irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’art. 29 della stessa legge, come modificato dalla L.R. n. 19 del 1995, art. 7 con effetti sospesi durante la pendenza dell’opposizione.

Nel costituirsi, il Distretto Minerario di Caltanissetta chiedeva il rigetto dell’opposizione.

2) Con sentenza depositata il 26-5-2005 il Tribunale di Caltanissetta rigettava l’opposizione.

Il giudice territoriale disattendeva preliminarmente l’eccezione di nullità del provvedimento impugnato per mancato rispetto dell’obbligo di contestazione immediata previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c. rilevando che la violazione del divieto di coltivazione di cava non autorizzata non era stata accertata direttamente dal competente Distretto Minerario di Caltanissetta, a mezzo dei propri dipendenti, ma solo a seguito di una informativa inviata da un ente (il CAI) che non aveva alcuna competenza in materia e che non poteva, pertanto, procedere alla contestazione immediata dell’infrazione. Riteneva altresì infondata l’eccezione di nullità dell’ordinanza per mancato rispetto del termine massimo di 90 giorni previsto per la contestazione differita a mezzo notifica, rilevando che l’accertamento del Distretto Minerario sui luoghi era stato effettuato solo nel mese di gennaio 2000, a seguito di ricevimento della nota trasmessa dal CAI, e che pertanto doveva considerarsi tempestiva la notifica dell’accertamento, avvenuta il 6/3/2000. Riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità della L. n. 689 del 1981, art. 16 e art. 18, comma 1 sollevata dai ricorrenti in relazione agli artt. 24 e 97 Cost.

Rilevava che gli opponenti erano privi di un interesse attuale all’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione nella parte in cui aveva disposto l’applicazione della sanzione accessoria, non potendo la stessa spiegare alcun effetto durante il giudizio di opposizione per la sospensione disposta dalla P.A.; e che, comunque, tale sanzione accessoria conseguiva per legge a quella principale. Nel merito, riteneva certa, sulla base delle testimonianze raccolte, l’attività di estrazione di materiale alluvionale dall’alveo del fiume (OMISSIS) posta in essere dall’escavatore di proprietà della società ingiunta, con conseguente responsabilità di detta società e, data la natura di quest’ultima, anche dei suoi soci, in solido con la stessa.

3) Per la cassazione di tale sentenza ricorrono G.C. C.M. e N.R.R., nella qualità rispettivamente di amministratore e socio della F.lli Modica Angelo e Giuseppe s.n.c, sulla base di sei motivi.

Il Distretto Minerario di Caltanissetta resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dell’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Deducono che il Tribunale non ha tenuto conto del giudicato di assoluzione formatosi nei procedimento penale celebrato a carico del G. e della N. per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p. (per essersi impossessati, al fine di trame profitto, di circa 2.200 mc. di detriti alluvionali prelevati dall’alveo fluviale e sottratti al demanio dello Stato) e per il reato di cui al D.P.R. n. 128 del 1959, art. 681, (per aver esercitato attività di cava senza preventiva denuncia dei lavori e designazione del direttore responsabile, oltre che senza la prescritta autorizzazione), in relazione a fatti commessi fino al (OMISSIS) sull’alveo del fiume (OMISSIS). Fanno presente che copia della sentenza emessa in tale procedimento penale era stata formalmente acquisita all’udienza del 24-6-2004.

Il motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi in modo adeguato e specifico – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza medesima, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 20-10-2005 n. 20321; Cass. 24-3-2003 n. 3158; Cass. 25-8-2003 n. 12444; Cass. 1-2-1995 n. 1161).

Nella specie i ricorrenti, nel lamentare il mancato esame, da parte del Tribunale, della sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice penale, da essi asseritamente prodotta in copia nel corso del giudizio di merito, hanno omesso sia di indicare gli estremi di tale decisione e di documentarne il passaggio in giudicato, sia di trascriverne il contenuto ai fini che qui interessano, non ponendo quindi questa Corte nelle condizioni di valutare se effettivamente la pronuncia penale invocata riguardava i medesimi fatti per i quali è stata comminata la sanzione amministrativa con l’ordinanza ingiunzione opposta.

In ogni caso, deve rilevarsi che, secondo un principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, nel procedimento di opposizione a ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo non può essere opposto dal trasgressore il giudicato penale di assoluzione, atteso che, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., il giudicato penale (di condanna o di assoluzione) non è opponibile, nei giudizi civili o amministrativi non di danno (qual è quello di opposizione in oggetto), nei confronti dei soggetti non intervenuti nel giudizio penale, e la P.A. può far valere solo in via autonoma la sua pretesa sanzionatoria amministrativa (tra le tante Cass. 20-1-2005 n. 1218;

Cass. 28-5-2007 n. 12403; Csss. 30-6-2008 n. 17907; Cass. 2-3-2010 n. 4961).

2) Col secondo motivo i ricorrenti denunciano la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c. sostenendo che la contestazione è stata notificata oltre il termine di novanta giorni prescritto da tale norma. Deducono che tale termine ha cominciato a decorrere il 10-12-1999, data in cui i dipendenti del CAI segnalarono i fatti ai Carabinieri di Campofranco, i quali, essendo dotati dei poteri pertinenti, si attivarono per gli accertamenti opportuni.

Il motivo è infondato.

Come è stato puntualizzato da questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento -in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (Cass. sez. 2, 6-2-2009 n. 3043).

Nel caso in esame il Tribunale, sulla base della documentazione acquisita, ha dato atto che i funzionari del Distretto Minerario hanno potuto effettuare i primi accertamenti solo nel gennaio del 2000, a seguito del ricevimento dell’informativa inviata dal CAI (ente che, non avendo competenza in materia, non aveva potuto procedere alla contestazione immediata dell’infrazione), ed hanno individuato la società proprietaria dell’escavatore a mezzo del quale era stato compiuto l’illecito solo a seguito del ricevimento di nota inviata dai Carabinieri di Campofranco in data 22-1-2000.

Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha ritenuto tempestiva la notifica dell’accertamento, effettuata il 6-3-2000 e, quindi, entro il prescritto termine di novanta giorni da quello in cui l’autorità competente ha acquisito tutti i dati necessari ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata.

Le ulteriori deduzioni svolte dai ricorrenti per sostenere che le notizie necessarie erano state acquisite in epoca precedente a quella indicata in sentenza attengono al merito delle valutazioni espresse dal giudice territoriale, insindacabili in questa sede.

3) Col terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 20, comma 2.

Nel rilevare che tale norma vieta l’applicazione della sanzione accessoria “sino a che è pendente il giudizio di opposizione”, sostengono che il Distretto Minerario ha fatto ricorso ad un escamotage, prevedendo che la sanzione restasse sospesa fino alla medesima scadenza. Deducono che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto la mancanza di un interesse attuale degli opponenti all’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte de qua.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale ha dato atto della insussistenza di un interesse attuale dei ricorrenti all’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione nella parte in cui ha disposto l’applicazione della sanzione accessoria, sul rilievo che la stessa, per effetto della sospensione disposta col medesimo provvedimento impugnato, diventerà operativa e produrrà i suoi effetti solo dopo il passaggio in giudicato della decisione emessa nel giudizio di opposizione, in armonia con la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 20, comma 2.

Il giudice di merito, tuttavia, non si è limitato a tale affermazione, ma ha ulteriormente rilevato che l’irrogazione della sanzione accessoria consegue necessariamente all’accertamento L.R. n. 127 del 1980, ex artt. 9 e 29 non sussistendo al riguardo alcun ambito di discrezionalità in capo alla P.A.; ed ha, quindi, accertato in concreto la legittimità del provvedimento impugnato.

La ricorrente ha articolato la propria censura solo sulla prima delle argomentazioni svolte dal giudice territoriale, senza nulla obiettare in ordine alla seconda, di per sè idonea a sorreggere la decisione impugnata, alla luce della previsione della L.R. Sicilia n. 19 del 1995, art. 29 il quale, nello stabilire che “contestualmente” alla sanzione amministrativa “è disposta” la sanzione accessoria, non lascia al riguardo alcun margine di discrezionalità all’autorità competente.

Di qui l’inammissibilità del motivo in esame, atteso che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (tra le tante Cass. 18-4-1998 n. 3951;

Cass. 4-2-2005 n. 2273; Cass. 18-9-2006 n. 20118; Cass. 5-3-2007 n. 5051).

4) Col quarto motivo i ricorrenti lamentano l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la falsa applicazione dei principi sulla personalità della responsabilità. Rilevano che con l’atto di opposizione la N. aveva dedotto la nullità dell’ingiunzione nella parte in cui le aveva applicato l’intera sanzione prevista dalla legge. Sostengono che la predetta, nella sua qualità di socia, poteva essere chiamata solo a rispondere in via solidale e limitatamente all’unica sanzione accertata. Aggiungono che, in ogni caso, alla ricorrente non poteva essere applicata la sanzione accessoria di cui alla L.R. Sicilia n. 127 del 1980, artt. 20 e 29. Rilevano che la sentenza impugnata non ha esaminato la questione.

Il motivo è inammissibile.

Dalla lettura delta sentenza impugnata non risulta che la N. nel giudizio di opposizione abbia sollevato specifiche contestazioni riguardo ai limiti della sua responsabilità. Per il principio di autosufficienza del ricorso, pertanto, la ricorrente non poteva limitarsi ad affermare di aver dedotto con l’atto di opposizione la questione non esaminata dal Tribunale, ma avrebbe dovuto trascrivere puntualmente nel ricorso quelle che erano le censure svolte con tale atto.

5) Col quinto motivo i ricorrenti denunciano la falsa applicazione delle norme generali sul procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990 e della L. n. 689 del 1981, art. 16 rilevando che il mancato rispetto dei termini fissati dalle norme generali per la definizione del procedimento amministrativo comporta per il privato l’impossibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta nei termini previsti dalla norma speciale. Fanno presente che la A sentenza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione riguardo all’applicabilità alla materia del principio generale sui termini di obbligatoria definizione del procedimento, esaminando esclusivamente la subordinata questione di legittimità costituzionale.

Il motivo è privo di fondamento.

Il Tribunale ha risposto alle censure mosse dagli opponenti, dando atto della inapplicabilità delle norme dettate in via generale per il procedimento amministrativo dalla L. n. 241 del 1990 ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689 del 1981, data la specialità di tale ultima normativa.

La decisione adottata si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36-bis convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass. Sez. Un. 27-4-2006 n. 9591; Sez. 2, 13-4-2010 n. 8763).

6) Col sesto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dei principi sulla prova della responsabilità, nonchè dell’omessa motivazione su ulteriori punti decisivi.

Deducono che il Tribunale, oltre a valorizzare una sola testimonianza e ad ignorare tre deposizioni di segno opposto, ha omesso ogni esame su un documento decisivo, rappresentato dalla decisione penale di assoluzione, passata in giudicato. Rilevano, inoltre, che il giudice di merito non ha considerato la scarsa attendibilità del teste B., la cui versione nel giudizio penale è stata smentita dal sottufficiale dei Carabinieri che, su segnalazione dello stesso, aveva svolto immediati accertamenti. Il decidente ha altresì ignorato i riscontri emersi in sede penale a sostegno della tesi dei ricorrenti, e non ha tenuto conto del fatto che gli elementi raccolti, tutti deduttivi e presuntivi, non possono considerarsi idonei a confermare l’impianto accusatorio.

Il motivo è inammissibile, sia perchè, per la genericità della sua formulazione, non risponde al principio di autosufficienza del ricorso autosufficienza, sia perchè si risolve sostanzialmente nella richiesta di una diversa valutazione in fatto delle emergenze processuali, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

7) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Segue, per il principio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.300,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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