Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9571 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 25/05/2020), n.9571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31777/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI; C.F. 97210890584, in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

L’ALTRA DIMENSIONE s.r.l., in liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 574/05/2018 della Commissione tributaria

regionale della LIGURIA, depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento in materia di dazi doganali per l’anno di imposta 2009, notificato in data 29/09/2010 all’intimata, quale società importatrice, e alla C.A.D. Italia s.r.l., quale rappresentante doganale indiretto, con cui veniva rettificata una dichiarazione di importazione accompagnata da un certificato FORM di dubbia autenticità per disconoscimento del trattamento daziario preferenziale di cui aveva beneficiato la predetta società, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dall’amministrazione doganale avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo per l’omesso espletamento da parte dell’amministrazione doganale del preventivo contraddittorio endoprocedimentale, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e L. n. 212 del 2000, art. 12, sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere applicabile al caso di specie la disposizione statutaria censurata, atteso, peraltro, che nella specie si verteva in ipotesi di revisione meramente documentale senza accessi, ispezioni o verifiche presso la sede della società contribuente, e che, in ogni caso, andava effettuata la c.d. prova di resistenza.

Il motivo è fondato e va accolto.

Invero, premesso che l’avviso di accertamento in esame è stato emesso e notificato nell’anno 2010, deve ricordarsi l’insegnamento di questa Corte secondo cui “In tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo “jus speciale” di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, nel testo utilizzabile “ratione temporis”, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio del suddetto avviso, come confermato dalla normativa sopravvenuta (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27), la quale, nel disporre che gli accertamenti in materia doganale sono disciplinati in via esclusiva dal citato D.Lgs. n. 374, art. 11, ha introdotto un meccanismo di contraddittorio assimilabile a quello previsto dallo Statuto del contribuente” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15032 del 02/07/2014, Rv. 631845 – 01).

In termini si sono espressi anche:

– Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2175 del 25/01/2019 (Rv. 652368 – 01) secondo cui “Agli avvisi di rettifica in materia doganale precedenti all’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., in L. n. 27 del 2012, non si applica la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, perchè, in tale ambito, opera lo “ius speciale” di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, nel testo vigente “ratione temporis”, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento anticipato rispetto alla formazione dell’atto definitivo, che può essere impugnato in sede giurisdizionale, non sussistendo violazione nè dei principi unionali nè degli artt. 3 e 24 Cost., perchè il procedimento previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, tutela il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo e, dunque, il suo diritto di difesa endoprocedimentale”;

– Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12095 del 08/05/2019 (Rv. 653853 – 01), secondo cui, “In materia doganale, il principio fondamentale dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa, di cui il diritto al contraddittorio preventivo è parte integrante, non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni rispondenti ad obiettivi di interesse generale unionale, quale quello di procedere al recupero tempestivo delle entrate proprie, sicchè deve escludersi la violazione di tale principio nel caso in cui l’autorità doganale operi la rettifica di un accertamento omettendo la preventiva audizione dell’interessato, qualora la normativa interna – in particolare il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 7, (nel testo previgente alla novella del 2012) consenta al contribuente di proporre ricorso in via amministrativa contro l’atto impositivo e, pur senza prevedere la sospensione automatica dello stesso, rinvii all’art. 244 del Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992, il quale, al comma 2, indica le condizioni e, al successivo comma 3, pone i limiti per la concessione della menzionata sospensione (v. Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, causa C-276/16)”.

– Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 218 del 08/01/2019 (Rv. 652535 – 01) secondo cui “In materia di dazi doganali, è legittimo l’atto di rettifica dell’accertamento emesso dall’amministrazione senza il rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sia perchè detta disposizione normativa, cui rinvia l’art. 245 del codice doganale, si applica esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività del contribuente; sia perchè, in generale, la violazione del diritto al contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo può portare, in base alla giurisprudenza della CGUE, all’annullamento del provvedimento conclusivo solo se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa. (Nella specie, la S.C. ha dato atto che l’amministrazione era del tutto vincolata all’emissione dell’atto di rettifica, essendo scaturito il procedimento di revisione da un’informativa dell’organismo comunitario preposto alla repressione delle frodi finalizzate all’evasione dei tributi comunitari)”.

In tali pronunce, vengono richiamati i principi espressi dalla Corte di Giustizia in tema di contraddittorio doganale (v. Corte di giustizia, sez. 5, 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C130/13, Kamino International Logistics, cha a sua volta richiama i principi espressi dalla predetta Corte nelle sentenze n. C-349/07 Sopropè e n. C-277/11, M.M.) precisandosi che la Corte UE con la pronuncia resa in data 20.12.2017 nella causa C- 276/16, Preqù, aveva rimarcato che l’obbligo incombente sul giudice nazionale di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione non ha sempre come conseguenza l’annullamento di una decisione impugnata, laddove quest’ultima sia stata adottata in violazione dei diritti della difesa. Ed infatti, una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltati, determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

La sentenza impugnata non è conforme ai citati arresti giurisprudenziali e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla competente CTR perchè riesamini la vicenda processuale alla stregua dei superiori principi e provveda anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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