Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9571 del 19/04/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9571 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 17336/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro
Saviano Gaetano, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Barberino n. 11, presso lo Studio dell’Avv. Angelo
D’Onofrio, che con l’Avv. Luigi Rispoli lo rappresenta
e difende, giusta delega a margine del controricorso;
Data pubblicazione: 19/04/2013
- controri corrente e sul ricorso n.
proposto da:
Saviano Gaetano, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Barberino n. 11, presso lo Studio dell’Avv. Angelo
D’Onofrio, che con l’Avv. Luigi Rispoli lo rappresenta
– ricorrente incidentale
–
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
legis;
– intimata avverso la sentenza n. 79/45/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 10
maggio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 marzo 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
del ricorso principale p.q.r. ed il rigetto del ricorso
incidentale.
Fatto
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e difende, giusta delega a margine del controricorso;
Con l’impugnata sentenza n. 79/45/07, depositata il 10
maggio 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, rigettato l’appello dell’Ufficio, confermava
la decisione n. 62/06/05 della Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di
Saviano Gaetano contro l’avviso di liquidazione e
La CTR – respinta la preliminare eccezione, sollevata
dal contribuente, d’inammissibilità dell’appello
proposto dall’Ufficio, in quanto, secondo la CTR, la
notifica a mezzo posta in busta chiusa dello stesso non
faceva venir meno il principio per cui per il
notificante momento utile per la notificazione è quello
di consegna all’addetto la spedizione, invece che
quello di ricezione – riteneva, nel merito, che i
terreni de quibus vertitur, in mancanza di approvazione
regionale dello strumento urbanistico, fossero da
considerarsi agricoli, aggiungendo, altresì,
ad verba:
“Per altro, si veda la sentenza della C. Cass. sez.
tributaria n. 26924/2006, che ritiene la valutazione
automatica, di cui all’art. 52 DPR 131/86, applicabile
a tutti i terreni anche non agricoli, soggetti, come
nel caso in questione, ad un regime di quasi totale
inedificabilità”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi.
Il contribuente resisteva con controricorso, in
eccependo
l’inammissibilità
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dell’impugnazione
limine
ex
rettifica imposta di registro 2001 n. 20011V000859000.
adverso e, a sua volta, proponendo ricorso incidentale
affidato a un unico mezzo, avvalendosi, infine, della
facoltà di depositare memoria.
Diritto
1. Ex art. 335 c.p.c. i ricorsi debbono andare riuniti.
2.
Il
contribuente
ha preliminarmente
eccepito
violazione dell’art.
366 c.p.c.
per la mancata
indicazione della “persona fisica” legale
rappresentante dell’Agenzia delle Entrate e per
mancanza della procura speciale.
Le eccezioni sono infondate.
Si rammenta come a’ sensi dell’art. l, comma 2, r.d. 30
ottobre 1933 n. 1611 gli Avvocati dello Stato non
abbisognino del rilascio di procura speciale. Ed anche
se, all’evidenza, un negoziale incarico difensivo deve
essere dato. Sol che, appunto
ex lege,
non devesi
rilasciare procura processuale. E colla ulteriore
illazione per cui non vien violato l’art. 366, comma l,
n. 5, c.p.c. che prescrive l’indicazione della ridetta
procura speciale se conferita per atto separato (Cass.
sez. un. n. 2320 del 2005; Cass. n. 14785 del 2011).
Del resto, a’ sensi degli artt. 67 e 68 d.lgs. 30
luglio 1999, n. 300, la rappresentanza legale della
Agenzia delle Entrate è solo in capo al suo Direttore
generale. E siccome anche confermato dall’art. 6 dello
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, approvato con
Delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre
2000, ora aggiornato con Delibera del Comitato di
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l’inammissibilità del ricorso principale, deducendo
Gestione n. 11 del 21 marzo 2011. E, tra i compiti del
Direttore generale, è anche quello di rappresentare
l’Agenzia delle Entrate davanti alla Corte Suprema di
Cassazione. Sicché l’individuazione della “persona
fisica” del Direttore è soddisfatta con la semplice
indicazione della sua qualità pro tempore.
delle Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art.
360, comma l, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa
applicazione dell’art. 52, comma 4, d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131 e 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223,
conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248. L’Agenzia delle
Entrate, a riguardo, deduceva, sulla scorta dell’art.
36, comma 2, cit., da considerarsi norma di
interpretazione autentica, che la CTR era incorsa in
errore per aver ritenuto i terreni in contestazione
“non edificabili” per mancanza di approvazione
regionale dello strumento urbanistico generale adottato
dal Comune. L’illustrazione del motivo, terminava col
quesito: “se abbia errato la CTR nel ritenere
irrilevante per la qualificazione del suolo a fini di
imposte di registro e INVIM il piano regolatore
adottato ma non ancora approvato, anziché considerarlo
idoneo, ex art. 36, comma 2, 1. 248 del 2006, a
determinar la destinazione edificatoria che ex art. 52,
comma 4, d.p.r. n. 131 del 1986 esclude la valutazione
automatica dei suoli”.
Il motivo è fondato.
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3. Col primo motivo di ricorso principale, l’Agenzia
Il carattere di interpretazione autentica dell’art. 36,
comma 2, cit., che, appunto, statuisce che il suolo sia
da considerarsi edificabile, pure a’ sensi e per gli
effetti del d.p.r. n. 131 del 1986, anche quando lo
strumento urbanistico generale non sia stato ancora
approvato dalla Regione, è oramai un dato acquisito
Cass. sez. VI n. 11886 del 2012; Cass. sez. Trib. n.
13135 del 2010). La CTR, quindi, ha errato nel ritenere
agricoli terreni perché inseriti in uno strumento
urbanistico non approvato.
4. Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma l, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112
c.p.c., denunciando il vizio di extrapetizione in cui
era caduta la CTR, che, pur in mancanza di specifica
eccezione, aveva statuito che, a cagione dei vincoli
cui erano sottoposti i terreni oggetto di lite, “il
regime di quasi totale inedificabilità” degli stessi,
comportava, comunque, l’applicabilità del criterio di
valutazione automatica
ex art. 52 d.p.r. n. 131 del
1986. L’argomentazione del motivo, si concludeva col
quesito: “se la CTR abbia violato i limiti del petitum
per il fatto di aver fondato la propria decisione anche
su questioni (applicabilità della valutazione
automatica ai suoli la cui edificabilità esiste ma è
concretamente limitata od esclusa da vincoli, e in
particolare presenza dei vincoli di cui alla 1.r. n.
17/82) mai sottoposte dalle parti al giudice”.
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presso la giurisprudenza (Corte cost. n. 394 del 2008;
Il motivo è fondato.
In effetti il contribuente aveva richiamato l’esistenza
dei vincoli al solo fine di tenerne conto,
in minus,
per la determinazione del reale valore dei terreni, e,
non, invece, per escluderne pressoché
in toto
l’edificabilità, al fine di guadagnare la ruralità
ex art. 52 d.p.r. 131 del 1986. La CTR, quindi, ha
statuito su di una eccezione di merito diversa,
rispetto a quella proposta dal contribuente (Cass. n.
455 del 2011; Cass. 25140 del 2010).
5. Col terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza ex art. 360, comma l, n. 3, c.p.c
per violazione dell’art. dell’art. 52, comma 4, c.p.c.
perché nemmeno era vero che i vincoli di edificabilità
comportassero, come aveva invece erroneamente ritenuto
la CTR, l’utilizzo de criteri di valutazione automatica
di cui all’art. 52, comma 4, cit.
Il motivo è rimasto assorbito.
6. Col quarto complesso motivo di ricorso, l’Agenzia
delle Entrate censurava la sentenza ex art. 360, comma
l, n. 3, c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c.
deducendo
che,
comunque,
l’inedificabilità
per
sottoposizione a vincoli, non era stata in alcun modo
dimostrata; e, in subordine, se ritenuta dimostrata,
dalla CTR, in violazione dell’art. 360, comma 1, n.5,
c.p.c., in alcun modo spiegata.
Il motivo è rimasto assorbito.
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degli stessi colla conseguente valutazione automatica
7.
Con
l’unico
complesso
motivo
del
ricorso
incidentale, il contribuente censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. per
violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 20
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e “carente ed errata
motivazione”. A riguardo, il contribuente deduceva che
di non accogliere l’eccezione d’inammissibilità
dell’appello proposto dall’Amministrazione, e, ciò, in
quanto, essendo stato, l’atto d’appello, spedito in
busta chiusa, e, non in plico, come previsto dall’art.
20 cit., la data di notifica a mezzo posta era quella
di ricezione, invece che quella di spedizione.
Il motivo è infondato.
A riguardo devesi richiamare, in primo luogo, la
giurisprudenza di questa Corte che si è consolidata nel
senso di ritenere semplice irregolarità la notifica a
mezzo posta non eseguita “in plico senza busta” come
stabilito invece dall’art. 20, comma 2, d.lgs. 546 del
1992 cit. (Cass. sez. trib. n. 13666 del 2009; Cass.
sez. trib. n. 7797 del 2008). La violazione dell’art.
20 cit. sarà quindi per es. rilevante in caso di
contestazione circa il contenuto della busta ecc.,
senza però che possa comportare alterazione della
regola oramai divenuta generale
ex Corte cost. n. 477
del 2002 che quando trattasi di notifica a mezzo posta
la data utile pel notificante sarà quella di consegna
al notificatore o di spedizione (Cass. sez. trib. n.
915 del 2006). Può aggiungersi, con riferimento al
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la CTR aveva “erroneamente e immotivatamente” ritenuto
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dedotto vizio di motivazione, che, in realtà, con lo
stesso, il contribuente ha inammissibilmente censurato
la interpretazione normativa che la CTR ha dato
dell’art. 20 cit., che, in eventualità di
argomentazione mancante o illogica,
potrà esser
rimediata a’ sensi dell’art. 384, comma ultimo, c.p.c.
8. La sentenza va quindi cassata, con rinvio per
l’accertamento del valore, soprattutto in relazione
agli allegati vincoli.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo e
secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli
altri,
respinge
il
ricorso
incidentale,
cassa
l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione
Tributaria Regionale della Campania, altra sezione,
che, decidendo la controversia, dovrà uniformarsi ai
statuiti principi, oltreché regolare le spese di ogni
fase e grado.
Così_ deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 20 marzo 2013
Il Consigliere estensore
InT2 Acies-g1F-“,
11 Funzion
‘udiziatio
GONA
(Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 4178 del 2007).