Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9571 del 12/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 12/04/2021), n.9571
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22344-2019 proposto da:
MISTRAL FINANZIAMENTI SAS DI M.P. rappresentato e difeso
dall’avvocato Pietro Russo con studio in Scalea (CS) viale Europa
29;
– ricorrente –
contro
OMNIFONE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 795/2019 del Tribunale di Catanzaro,
depositata il 02/05/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
-la società Omnifone s.r.l., sulla premessa di avere stipulato con la società Mistral Finanziamenti un mandato professionale per la richiesta di ottenere agevolazioni finanziarie, deduceva con atto di citazione in giudizio notificato a quest’ultima il grave inadempimento al mandato e chiedeva la condanna della stessa alla restituzione della somma versata, contestualmente alla stipula del mandato, a titolo di rimborso spese nonchè il risarcimento dei conseguenti danni;
– si costituiva la convenuta che negava l’asserito inadempimento;
– l’adito Giudice di pace di Chiaravalle accoglieva parzialmente la domanda, escludendo il richiesto risarcimento, ed il Tribunale di Catanzaro, quale giudice d’appello, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla Mistral con ricorso affidato ad un unico, articolato motivo;
– non ha svolto attività difensiva la società intimata;
– la relatrice ha formulato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– ritiene il Collegio che il ricorso sia da rigettare;
– con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 342 c.p.c., e, inoltre, degli artt. 1218 e 1764 c.c., e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 128;
– la censura di contraddittorietà rivolta alla statuizione con cui il tribunale ha negato che la sentenza del giudice di pace fosse nulla per mancanza di motivazione è inammissibile perchè la contraddittorietà non costituisce vizio denunciabile per cassazione se non nel caso, qui non ricorrente, di mera apparenza della motivazione; nella specie, la corte dà atto che il primo giudice aveva enucleato gli elementi di fatto e diritto posti a base della decisione;
– la censura di violazione dell’art. 342 c.p.c., rivolta alla statuizione di inammissibilità dei primi due motivi dell’appello dell’odierna ricorrente è inammissibile perchè non si confronta con l’argomento del tribunale secondo cui tali motivi erano inidonei a sovvertire il decisum;
– la censura di violazione degli artt. 1218 e 1764 c.c., e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 128, rivolta alla statuizione con cui il tribunale ha ritenuto la prova testimoniale richiesta da Mistral inidonea a dimostrare l’adempimento della stessa è pure infondata, poichè non attinge l’insussistenza dei presupposti normativi di detta conclusione, ma si concentra sulla valutazione di merito operata dal giudice di appello dei fatti costitutivi della domanda proposta da Omnifone, sulla base delle risultanze istruttorie, prospettando un’interpretazione alternativa delle stesse;
– l’esito sfavorevole di tutti i profili del motivo, comportar il rigetto del ricorso;
– nulla va disposto sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021