Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9570 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 12/04/2021), n.9570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13821-2019 proposto da:

G.G. rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico

Calderone con studio in Torino via G. Medici n. 46;

– ricorrente –

contro

RECO COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1476/2018 del Tribunale di Torino, pubblicata

il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– G.G. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Reco Costruzioni s.r.l. (d’ora in poi solo Reco) per il pagamento di compensi in relazione ai lavori edili asseritamente eseguiti su di lui commissione;

– a fondamento dell’opposizione G. deduceva, fra l’altro, un pactum de non petendo, stipulato successivamente all’accordo scritto dove era diversamente regolato, in forza del quale la Reco si era impegnata a domandare il pagamento dei lavori solo dopo la conclusione dei procedimenti giudiziari pendenti nei confronti del G., in ragione del fatto che il G. aveva il conto corrente bloccato;

– si costituiva l’opposta che eccepiva l’infondatezza dell’opposizione;

– l’adito Tribunale di Torino, al termine dell’istruttoria, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento della somma di Euro 58.306,26, minore di quella ingiunta con il decreto ingiuntivo;

– proposto gravame da parte del G., la Corte d’appello dichiarava con ordinanza, ex art. 348 bis c.p.c., l’inammissibilità dell’appello;

– la cassazione della sentenza di primo grado e dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è chiesta dal G. con ricorso affidato a due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata Reco;

-la relatrice designata ha formulato proposta di rigetto ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il Collegio osserva in primo luogo che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., e art. 348-ter c.p.c., della Corte d’appello di Torino, poichè la ricorrente non deduce vizi processuali della decisione che soli la rendono impugnabile (cfr. Cass. Sez. Un. 1914/2016), con la conseguenza che in tal caso la pronuncia impugnabile è quella di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3;

– per quanto concerne l’esame del ricorso avverso la sentenza del tribunale, il Collegio condivide la proposta della relatrice;

– il primo motivo, con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla non ammissione della prova testimoniale articolata dall’opponente per provare la stipula verbale del pactum de non petendo contrario al contenuto dell’accordo scritto stipulato il 5/9/2006, è infondato;

– è principio consolidato che la valutazione delle circostanze, in presenza delle quali è consentita, a norma dell’art. 2723 c.c., l’ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una od alcune di esse, con apprezzamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 10969 del 1994; id. n. 11932 del 2006);

– nel caso di specie la motivazione è coerente con il richiamo normativo all’art. 2723 c.c., atteso che la prova della cui mancata ammissione si duole il ricorrente riguarda un patto successivo alla stipula dell’accordo;

– la motivazione della sentenza di primo grado, non risulta, quindi, affetta da contraddittorietà, non potendosi ritenere decisivo il riferimento all’assunto attoreo, secondo il quale il patto sarebbe intervenuto nel corso dei primi mesi del 2006, contenuto nel sesto capoverso della pag. 3 della sentenza;

– il secondo motivo, formulato in via subordinata, che ribadisce la carenza di logicità e di motivazione della sentenza, è pure infondato;

– la sentenza non risulta affetta da carenza motivazionale perchè il tribunale ha chiaramente spiegato di non avere ravvisato ragioni per ritenere validamente derogato da ulteriori e diverse pattuizioni l’accordo scritto univocamente accertato in giudizio; così motivando il giudice ha legittimamente esercitato il potere discrezionale riconosciuto dall’art. 2723 c.c., di consentire la prova testimoniale ove ritenute verosimili le aggiunte o le modificazioni verbali, ritenendo non ricorrente nel caso di specie l’indicato presupposto;

– l’infondatezza di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino e rigetta il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

 

 

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