Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 957 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 20/01/2021), n.957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10487-2019 proposto da:

C.D., B.B., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PISTILLI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANIA REHO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 288/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata (n. 288/2018) la Corte di appello di Genova, per quanto in questa sede interessa, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto le domande proposte dalle odierne ricorrenti nei confronti del MIUR, volte alla declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, con conseguente conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, oltre che alla condanna al risarcimento dei danni;

che la Corte territoriale fondava la decisione sulla evidenziata circostanza che le ricorrenti, con l’unica eccezione di S.S., fossero state successivamente assunte dal MIUR con conseguente venir meno della sussistenza dell’abuso di reiterazione di contratti a termine, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 187/2016. Con riguardo alla S. riteneva che, posta la inesistenza dell’abuso in linea teorica in caso di supplenze volte a coprire posti di organico “di fatto” (corte Cost. n. 187/2016; Cass. n. 22552/2016), non fossero state dalla stessa lavoratrice evidenziate le asserite ragioni di uso distorto dei contratti a termine che avrebbe potuto dare ingresso al ristoro del danno subito.

che avverso la sentenza hanno proposto ricorso B.B. e C.D. affidato a quattro motivi, anche con istanza di rinvio della questione alla corte di Giustizia, cui resisteva il MIUR con controricorso;

che veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Deve preliminarmente rilevarsi che la ricorrente B.B. ha depositato atto di rinuncia al ricorso in esame chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio. L’atto di rinuncia, peraltro, non risulta notificato alla controparte.

Questa Corte ha chiarito che “La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso” (Cass. n. 13923/2019).

In continuità con il principio esposto il ricorso, con riferimento a B.B., deve essere dichiarato inammissibile con compensazione delle spese.

2.- Con riguardo a C.D. vanno esaminati i seguenti motivi di censura proposti: Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente deduce “Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno anche in ipotesi di immissione in ruolo;

2.- Con il secondo motivo è dedotta la violazione e fala applicazione della Direttiva e dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, della Convenzione Europea dei Diritti dell’umo con riiferimento al diritto al risarcimento del danno;

3.- Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva e dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, della L. n. 368 del 2001; art. 2697 c.c. in materia di oneri probatori

4.- Violazione artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese di lite, avendo, la Corte territoriale compensato le spese di lite pur avendo ritenuto sussistente l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti diretti a censurare la statuizione della corte territoriale sull’effetto della avvenuta stabilizzazione rispetto alla domanda risarcitoria conseguente all’illegittima reiterazione dei contratti a termine.

Questa Corte ha in proposito osservato che “Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, devono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’UE, la stabilizzazione prevista nella L. n. 107 del 2015 per il personale docente, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo la L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109, nonchè l’immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, che non preclude la domanda per il risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dalla stessa, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione probatoria da danno presunto” (Cass. n. 22552/2016; Cass. n. 9861/2018).

Il principio posto, a cui si intende dare seguito, evidenzia la qualificazione di misura proporzionata, sufficiente ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso da reiterazione dei contratti a termine, attribuito alla stabilizzazione del personale docente ed amministrativo della scuola. E ciò anche se tale stabilizzazione sia intervenuta nel corso del giudizio. Si tratta infatti di concreta risposta alla domanda avanzata in giudizio attraverso il riconoscimento del bene della vita reclamato, ferma restando la possibilità, non presente nel caso di specie, di riconoscimento di ulteriori forme risarcitorie conseguenti a danni differenti in ipotesi ricollegati alla reiterata stipulazione dei contratti in questione. Esclusa tale ultima possibilità, non azionata ed allegata nella fattispecie all’esame, deve quindi ritenersi infondato il ricorso anche con riguardo all’ultima censura relativa alla compensazione delle spese processuali, adeguatamente motivata dalla corte di merito con riferimento ai mutamenti e contrasti giurisprudenziali intervenuti nella materia.

Anche le spese di legittimità, per le medesime ragioni di recente assestamento degli orientamenti giurisprudenziali nella materia trattata, vanno compensate.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente C.D., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da B.B. compensando le spese; Rigetta il ricorso di C.D. e compensa le spese.

Sussistono i presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente C.D., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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