Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 957 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 17/01/2020), n.957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17705-2018 proposto da:

M.G.A.S., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PIETRALATA n. 320-D, presso lo studio dell’avvocato

GIGLIOLA MAZZA RICCI che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il

29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 29.5.2012 presso la Corte di Appello di Perugia l’odierno ricorrente invocava l’indennizzo per irragionevole durata del processo in relazione ad un giudizio svoltisi innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, protrattosi per 14 anni e non ancora definito.

Si costituiva il Ministero della Giustizia resistendo alla domanda.

Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia dichiarava improponibile il ricorso poichè nel giudizio presupposto non risultava depositata l’istanza di prelievo.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione M.G.A.S. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che nella narrativa del ricorso per equa riparazione era stato indicato che l’istanza di prelievo era stata depositata, nel giudizio presupposto, in data 9.3.2011. Il relativo documento, inoltre, era anche allegato al ricorso, completo del timbro di ricezione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale.

La doglianza è fondata.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 34 del 06/03/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 4, art. 3, comma 23 e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. l, comma 3, lett. a) n. 6, sul presupposto che l’istanza di prelievo, alla cui presentazione la norma dichiarata incostituzionale condizionava la procedibilità della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo dinanzi al giudice amministrativo, “non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71 C.P.A., comma 2, la parte “può” segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera prenotazione della decisione (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la non ragionevole e non proporzionata sanzione di improcedibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l’obiettivo di contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata”.

Ne consegue l’irrilevanza del deposito dell’istanza di prelievo ai fini della valutazione dell’eccessiva e non ragionevole durata del processo amministrativo. Istanza di prelievo che, in ogni caso, nel caso di specie il ricorrente aveva prodotto, come specificato a pag.4 del ricorso.

Quest’ultimo va di conseguenza accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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